Aumento delle spese condominiali: è legale farlo senza preavviso?
Cosa accade se all’improvviso le spese condominiali mensili vengono maggiorate. E’ possibile una variazione senza preavvertire? La normativa in vigore.
Cosa accade se le spese condominiali mensili risultino avere, all’improvviso, un aumento dell’importo?
E’ legittima una variazione in correlazione all’aumento dei costi fissi di gestione da dividere tra i condomini?
E’ legittimo aumentare le spese del condominio?
Aumento delle spese condominiali: l’amministratore può farlo?
L’Amministratore pro-tempore di un Condominio è tenuto a provvedere al pagamento da parte dei condomini, nell’interesse del Condominio, delle spese ordinarie.
Tra queste rientrano le spese di manutenzione dell’ascensore e delle altre parti comuni dell’edificio condominiale.
Per quanto attiene, invece, le spese straordinarie, l’amministratore non può procedere a riscuotere le stesse senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
E’ il caso di una porzione di balcone pericolante che potrebbe generare il rischio di caduta e danno all’integrità fisica di un passante.
Tale spesa straordinaria per la messa in sicurezza ed il ripristino dello status quo della parte comune dev’essere riferita all’assemblea alla prima udienza utile al fine di ottenere ex post l‘autorizzazione all’intervento risolutivo.
Il proprietario di casa può imporre l’aumento delle spese condominiali?
A differenza dell‘amministratore, il proprietario di casa non può imporre all’inquilino l’aumento delle spese condominiali rispetto a quelle desunte dal contratto di locazione debitamente registrato.
Il locatore non può far gravare sul conduttore degli aumenti di spese condominiali richieste dall’amministratore.
Differente è il caso del locatore che paga il fitto attraverso un importo non fisso ma mediante delle spese come previsto dalla legge sull’equo canone.
La legge, in tal caso, prevede che per le spese per copertura dell’ erogazione servizio di pulizia, manutenzione ascensore e fornitura d’acqua piuttosto che lo spurgo del pozzo o la riparazione di un guasto all’impianto di energia elettrica, siano a carico del conduttore per il 90% eccezion fatta per l’intervento di un patto contrario tra i contraenti.
Pertanto l‘amministratore che gestisce e mantiene il bilancio preventivo e consuntivo del Condominio, nell‘interesse dei condomini, non può apportare un aumento delle spese ordinarie rispetto ai ratei mensili prefigurati in conformità alla gestione equa delle spese secondo tabelle millesimali.
Per le spese straordinarie, invece, l’amministratore di condominio interviene d’imperio, risolvendo e ripristinando lo status quo salvo poi poter richiedere ex post l’autorizzazione della spesa sostenuta da parte dell’assemblea condominiale.
La legge, infatti, non obbliga l’amministratore a poter redigere un apposito bilancio preventivo delle spese future da sostenere durante l’anno.
L‘amministratore è tenuto a presentare il bilancio consuntivo a fine anno con in allegato il piano di riparto che contenga la divisione per capitoli di spesa e condomini delle spese in relazione alle tabelle millesimali.
Per tal motivo si rende necessaria la convocazione di almeno un’assemblea condominiale all’anno.
Per quanto attiene, infine, le singole spese periodiche quali l’aumento del corrispettivo richiesto dal fornitore o dell’avvocato a cui è stata affidata una causa, l’amministratore può cristallizzare le stesse alle voci “una tantum” e procedere autonomamente salvo poi rendere noto ed ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per l’inserimento nel bilancio consuntivo.