Affittare una stanza di casa propria: come fare

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Il proprietario di un’abitazione è legittimato a fittare con regolare contratto una stanza di una propria abitazione? Ecco il tipo di contratto da stipulare. I dettagli.

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Affittare una stanza di un’abitazione privata in cui si vive è possibile?

La necessità di guadagnare legittima una situazione di tal tipo regolamentata con sottoscrizione di regolare contratto tra le parti.

Il negozio giuridico stipulato consente di regolamentare il rapporto tra locatore e conduttore.

Fittare la camera di un appartamento in cui si abita è possibile nonostante l’imbarazzo dettato dalla convivenza con un estraneo nelle parti comuni dell’immobile.

Ci si chiede, dunque, se è possibile fittare la stanza di una propria abitazione.

Tale opzione è assolutamente legittima.

Affittare una stanza di propria abitazione: ecco cosa fare

Affittare stanza della propria abitazione: cosa fare

La legge legittima il diritto di locare per intero un appartamento o una parte dello stesso.

E’ possibile fittare una o più stanze di un’abitazione in cui si vive, ma senza ospitare dei “clandestini” pena la sussistenza di  imputazione della responsabilità penale.

La locazione è garantita anche ad inquilino che ha già una stanza in fitto. Si tratterebbe, in tal caso, di un subaffitto di una camera di un immobile già destinato per un’altra parte a locazione.

L’inquilino ha il dovere di comunicare al proprietario le generalità del sub-conduttore

Affittare una stanza di propria abitazione: ecco cosa fare

Affitto di una stanza in un’abitazione: cosa dice il regolamento condominiale

Il regolamento condominiale non può negare o limitare la locazione di una parte dell’immobile in cui vive lo stesso proprietario.

E’ nulla, in tal senso, la clausola che vieti di affittare una stanza ma è possibile che nel regolamento vi sia apposto il divieto di svolgere attività di affittacamere.

Tale divieto vige per tutte le attività commerciali non per l’affitto saltuario ed occasionale.

Tale clausola di divieto di affittacamere in un Condominio nel regolamento condominiale è apponibile previa approvazione all’unanimità di tutti i condomini.

Affittare una stanza di propria abitazione: ecco cosa fare

Affitto di una stanza di propria abitazione: il contratto

Per consegnare la stanza di un’abitazione in cui vive lo stesso proprietario, le parti devono stipulare regolare contratto di locazione per uso abitativo.

Il negozio giuridico deve avere durata di 4 anni con rinnovo automatico.

Dev’essere un contratto a canone concordato o della durata di 3 anni più 2 al primo rinnovo automatico.

Prevista, infine, la formula del contratto transitorio valida per gli studenti universitari.

L’affitto: si applica il canone libero

Per i contratti di affitto di una stanza dell’abitazione in cui vive il proprietario, il canone dev’essere concordato con l’inquilino liberamente.

La durata della legge è di massimo 4 anni senza rinnovo ed ad ogni scadenza si rinnova di 4 anni.

Il locatore può rifiutarsi di rinnovare l’accordo per quattro motivi:

  • Necessità di utilizzo stanza per un proprio parente.
  • il conduttore ha disponibilità di altro alloggio con medesime caratteristiche ma in altro Comune
  • L’edificio in cui è ubicata l’abitazione presenti delle carenze strutturale da risanare con effettuazione di lavori che non possono effettuarsi alla presenza di inquilino.
  • Il conduttore si assente spesso e per lunghi periodi senza validi motivi.

Disdetta del contratto: i tempi

Il contratto può essere disdetto entro sei mesi dalla scadenza.

Salvo che la legge disponga diversamente, la durata minima del contratto può essere pattuita dalle parti ma non può essere superiore ai cinque anni.

Il tipo di contratto usato per fitto di una stanza di abitazione ha una durata limitata fino al massimo di 18 mesi senza rinnovo automatico.

Il locatore è soggetto ad un minore impegno economico a meno che non desideri soddisfare alcune esigenze da dichiarare e documentare.

Obbligatorietà della registrazione del contratto

Il contratto di locazione della stanza di abitazione dev’essere, tassativamente, registrato presso Agenzia delle Entrate, telematicamente attraverso un commercialista o mediante opera di un Caf autorizzato.

Tale registrazione è obbligatoria salvo per i contratti di durata inferiore a 30 giorni.

E’ possibile optare per cedolare secca con aliquota fissa che abbassa i costi in termini di regime fiscale.