Abusi edilizi: chi ne risponde

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Chi risponde di abuso edilizio: il caso specifico di un reato commesso da colui che ha poi venduto l’immobile. Perchè, come funziona la prescrizione.

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Commettere un abuso edilizio è un reato purtroppo assai diffuso in Italia e che ha determinato in passato anche gravi tragedie, con perdite di vite umane, dovute alla edificazione di case e fabbricati in zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, senza dimenticare di sottolineare che si è provveduto a costruire anche in caso di reale necessità.

Secondo il codice civile, l’abuso edilizio è un illecito che consiste semplicemente nel costruire senza aver prima chiesto ed ottenuto il permesso di costruire o senza la dichiarazione di inizio attività.

Abuso edilizio: chi risponde dell’illecito

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Sapere con esattezza chi risponde di un abuso edilizio, permette di conoscere come comportarsi al momento dell’acquisto di un’abitazione o, eventualmente in caso di ricevimento dell’immobile tramite donazione ed eredità.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in virtù della Sentenza 4251/2019, colui il quale commette un abuso edilizio, ne risponde anche dopo aver venduto l’immobile sul quale è stato commesso l’intervento edilizio senza essere in regola con i permessi.

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Abuso edilizio: perchè il venditore risponde

Nel caso esaminato di giudici, il proprietario di un immobile aveva provveduto ad una ristrutturazione con successivo cambio di destinazione d’uso, passando da commerciale a residenziale.

Poi, al termine dei lavori, aveva venduto l’immobile.

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Soltanto in un momento successivo, un sopralluogo da parte degli organi competenti, precisamente agenti della Polizia Municipale, il Comune era stato informato che le condizioni igienico sanitarie dell’immobile non erano idonee, dunque veniva pregiudicato il requisito dell’abitabilità.

Grazie anche al parere dell’ASL, il Comune aveva intimato lo sgombero dell’immobile e poi, aveva provveduto ad intimare un provvedimento in cui veniva richiesto il ripristino della situazione preesistente.

Nel provvedimento erano stati indicati anche una serie di interventi a carico del precedente proprietario.

In seguito al ricorso del venditore (il vecchio proprietario), i giudici hanno evidenziato che l’ordine di demolizione viene emesso per ripristinare la situazione iniziale e non tiene conto dei requisiti soggettivi del trasgressore.

Pertanto, il responsabile dell’abuso rimane sempre il soggetto che risponde, anche a distanza di anni, per aver dato ordine e fatto eseguire opere illegittime. Non cambia la situazione giuridica il fatto che abbia nel frattempo ceduto l’immobile a terze persone.

Abuso edilizio: prescrizione

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E’ bene ricordare i termini della prescrizione del reato di abuso edilizio che consiste in una contravvenzione e non in un delitto, differenza assai importante.

L’abuso edilizio è prescritto in:

  • quattro anni dal compimento dell’illecito se, da tale momento, non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione
  • cinque anni dal compimento dell’illecito se c’è stato un atto interruttivo (ad esempio in caso di decreto di citazione a giudizio)

Abuso edilizio: ordine di demolizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9949/2016, ha voluto sottolineare che l’ordine di demolizione del fabbricato abusivo viene emesso con l’intento di ripristinare lo stato iniziale della situazione. Si tratta così di un obbligo di fare imposto a tutela del territorio, non invece con finalità punitiva.