Superbonus e bonus edilizi, truffe miliardarie: 5 nuove sentenze

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Il Superbonus e gli altri bonus edilizi, oltre a dare la possibilità a tutti di poter beneficiare degli incentivi fiscali grazie alla detrazione diretta, hanno portato inevitabilmente ad una serie di truffe ai danni dello Stato. Le recenti sentenze della Cassazione hanno portato a galla diverse problematiche legate ai bonus, come la monetizzazione di falsi crediti di imposta per oltre un miliardo di euro. Vediamo cosa è successo. 

Superbonus
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Il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi (bonus facciate, ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus) hanno dato molto filo da torcere alla Cassazione e hanno richiesto l’attività investigative da parte dell’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti, Sezione Analisi e Strategie Antifrode, che ha riscontrato una serie di anomalie. Solo negli ultimi mesi sono state emesse 5 nuove sentenze che hanno affrontato temi come sequestro preventivo, compensazione del credito e la natura di Poste Italiane.

In una delle sentenze la Cassazione, alcuni operatori economici avevano realizzato e gestito un sistema fraudolento con lo scopo di creare e monetizzare falsi crediti di imposta per oltre un miliardo di euro.

L’obiettivo era da un lato l’indebito ottenimento di ingenti liquidità monetarie di lecita provenienza e dall’altro l’elusione fiscale, attuata mediante l’indebita compensazione dei crediti di imposta. Inoltre, per ogni intervento edilizio venivano indicati dei prezzi decisamente più alti per l’esecuzione dei lavori al fine di usufruire della percentuale massima di detrazione.

Un’altra sentenza verte sui termini dei reati che coinvolgono Poste Italiane e quando un reato riguarda un ente pubblico, viene riconosciuta l’aggravante. I giudici della Cassazione precisano che “il capitale sociale di Poste italiane è per la maggioranza partecipato dallo Stato, tramite il MEF il quale vi partecipa direttamente ovvero tramite CDP nell’ambito della quale detiene una partecipazione normativamente pressoché totalitaria”.

Dunque, “il fatto perturbativo di un siffatto ordine patrimoniale ridonda direttamente nei confronti del patrimonio pubblico rafforzando l’esigenza protettiva che il maggior disvalore del fatto connesso alla gravante intende salvaguardare”.

Compensazione, la sentenza

In una delle 5 nuove sentenze, viene affrontato il tema della compensazione. Nel dettaglio, il ricorrente contestava l’inadeguata valutazione da parte del Tribunale della circostanza che lo stesso aveva effettuato una richiesta di compensazione inerente a debiti erariali già iscritti a ruolo presso l’Agente della Riscossione. Secondo il D.M. 10 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate doveva rilasciare il nulla osta trasmettendolo all’Ente di Riscossione. Tuttavia, questa circostanza non era stata realizzata poiché l’operazione di compensazione era stata bloccata dall’Agenzia delle Entrate in seguito alla indagine in corso. Inoltre, gli importi a debito del ricorrente risultavano ancora dovuti nei confronti dell’Ente riscossore.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per i seguenti motivi:

Quanto al primo motivo – e premesso che l’indagato non si duole della misura cautelare reale relativa al reato di cui all’art. 648-ter contestatogli ma solo a quella frazione inerente al reato di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità alla quale il Collegio aderisce, il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l’eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo.

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