Bonus fotovoltaico: perchè la detrazione spetta anche senza Cila
È possibile installare un impianto fotovoltaico usufruendo del bonus fotovoltaico anche senza Cila (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)? Cosa dice la normativa sull’agevolazione fiscale che consente l’installazione di un impianto che produce energia da una fonte rinnovabile? Scopriamolo insieme.

Sebbene non possa essere considerata come una moda, ma oggi sempre più famiglie optano per gli impianti fotovoltaici che presentano alcuni vantaggi come l’indipendenza dal mercato dell’elettricità, oltre ad essere rispettosi dell’ambiente in quanto non generano alcun tipo di inquinamento ambientale. Fortunatamente, esistono diverse agevolazioni fiscali che permettono di ottenere un risparmio sull’installazione di un impianto fotovoltaico come il bonus ristrutturazione che non richiede la presentazione della Cila, ovvero la comunicazione obbligatoria quando si dà il via ai lavori di ristrutturazione del proprio appartamento.
Il Superbonus e l’Ecobonus, invece, richiedono necessariamente la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Vediamo come funziona l’agevolazione, a chi spetta e come richiedere il bonus per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Bonus fotovoltaico senza Cila: come ottenere l’agevolazione

Come anticipato, è possibile procedere con l’installazione di un impianto fotovoltaico grazie al Bonus ristrutturazioni, agevolazione disciplinata dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Per i contribuenti è possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con un limite massimo di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Ma quest’aliquota vale per chi intende effettuare le opere sulla prima casa. Se invece i lavori riguardano la seconda abitazione, allora, pur rimanendo valido il tetto massimo di spesa di 96mila euro, l’aliquota scende al 36%.
Un ulteriore chiarimento sulla possibilità di far rientrare il fotovoltaico nel bonus ristrutturazioni è dato dalla Risoluzione del 2 aprile 2013 n 22/E dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir, infatti, le agevolazioni spettano anche per la
realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Dunque, è possibile procedere con i lavori di efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici senza bisogno di una preventiva Cila. Una volta conclusi i lavori, sarà possibile ottenere la certificazione energetica (l’attestato di prestazione energetica APE) sul miglioramento della classe raggiunta.
Beneficiari
Ricordiamo che il bonus ristrutturazioni spetta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Nel dettaglio, i beneficiari sono:
- i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento
- i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili
- gli inquilini
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
- il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).
Inoltre, la detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto. Per sapere davvero tutto sul funzionamento corretto di quest’agevolazione fiscale, vi rimandiamo alla nostra super guida dove potrete chiarirvi ogni dubbio.