Occupazione degli spazi condominiali: come presentare una diffida

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 3 minuti

E’ possibile far valere, in un Condominio, l’occupazione di spazi condominiali a danno del diritto di godimento degli spazi comuni da parte degli altri comproprietari? La diffida è lo strumento ad hoc per sollevare l’interesse leso? Esiste un modulo precompilato?

Occupazione degli spazi condominiali: come presentare una diffida
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Il Condominio è composto da singole parti comuni alle quali, i singoli condomini, hanno diritto di accesso per beneficiare e godere, ex equo, degli stessi al fine di beneficiare ed ottimizzare il diritto reale di proprietà sul singolo immobile ubicato nell’edificio.

Allorquando la detenzione ed uso di tali spazi sia impedita, ostacolata o ristretta da parte di altri condomini, è possibile far valere le proprie ragioni.

Lo strumento ad hoc è rappresentato da una diffida volta ad obbligare il condomino a liberare lo spazio comune da tutti quegli oggi di proprietà apposti illegittimamente in uno spazio comune

La diffida ad eliminare gli ostacoli all’esercizio del diritto di godimento ex equo delle parti comuni, appare, dunque quale lo strumento giuridico più idoneo ad interrompere l’atto illegittimo ed ostativo di disposizione da parte di tutti i condomini di una parte comune, a disposizione di tutti i comproprietari nessuno escluso.

Diffida per occupazione illegittima di spazi comuni: esiste un modulo precompilato?

Occupazione degli spazi condominiali: ecco come presentare una diffida.

Occorre a tal punto chiedersi in che modo il singolo condomino voglia interrompere l’occupazione illegittima di uno spazio comune mediante presentazione di una diffida: esiste in tal senso un modello precompilato?

In primis occorre elencare quei comportamenti illegittimi di occupazione abusiva di uno spazi condominiali, che si identificano in una tipologia specifica di condotte quali:

  • occupazione di tutto il cortile condominiale da parte di un condomino mediante apposizione incontrollata di sacchi ed attrezzatura
  • parcheggio selvaggio nel cortile
  • apposizione di bici sul pianerottolo o nelle vicinanze di ascensore
  • installazione di telecamere indirizzate verso l’abitazione del vicino

In tali casi settoriali e tassativi, il singolo condomino compie condotte illecite tali da rendere impossibile la convivenza condominiale.

L’art.1130 c.c. obbliga l’amministratore quale responsabile del Condomino, appositamente incaricato a ricoprire tale ruolo, ad assicurare la corretta detenzione delle cose comuni da parte di tutti i condomini.

In caso di occupazione abusiva ed incontrollata degli spazi condominiali, il singolo condomino interessato può procedere a presentare una diffida rivolgendosi all’amministratore, tenuto successivamente a convocare il condomino autore della condotta illecita.

Diffida per occupazione degli spazi comuni: come procedere

La lettera di diffida dovrà essere inviata dall’amministratore al condomino autore della condotta illecita per la convocazione al fine di porlo a conoscenza del proprio comportamento pregiudizievole degli interessi degli altri comproprietari.

Al fine di adempiere alla lettera, il condomino richiamato all’ordine dovrà procedere allo sgombro immediato degli oggetti propri dalle parti comuni.

Qualora il comportamento illecito si protragga nel tempo, il singolo condomino che ha proceduto alla presentazione della diffida, potrà adire le vie legali per ottenere lo sgombro forzato della parte comune indebitamente occupata.

La diffida ad adempiere dovrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.