Condominio moroso: è possibile staccare le utenze?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Il Condomino moroso può subire il blocco delle utenze condominiali centralizzate? Ecco l’orientamento giurisprudenziale.

Contatore,

Come comportarsi dinnanzi ad un condomino moroso? E’ possibile staccarlo dalle utenze centralizzate di energia, acqua, gas ?

La normativa in materia prevede la garanzia di un uso quantitativo minimo delle utenze per evitare un disagio sociale.

Il caso di specie è quello relativo ai morosi e persone indigenti che necessitino delle condizioni normali di sopravvivenza, la più dignitosa possibile.

Distacco dell’impianto di riscaldamento al condomino moroso: possibile?

Per quanto attiene il distacco nell’abitazione del condomino moroso dell’impianto di riscaldamento centralizzato, la normativa ha avuto una serie di modifiche in corso d’opera.

La legge in primis tende a sfavorire l‘installazione di caldaie autonome in favore di impianti centralizzati per tutelare l’interesse supremo del risparmio energetico.

Grazie alla tecnologia moderna, partendo dall’impianto centralizzato, a seconda delle esigenze, mediante l’impiego di valvole termiche, in ogni abitazione può essere diffusa ed irradiata una differente quantità di calore favorendo in tal modo la gestione per singoli condomini del consumo.

In caso di morosità condominiale, occorre chiedersi se il condomino possa essere escluso dall’uso dei beni e dei servizi comuni.

L’art.63 Disp.att.cc. stabilisce la possibilità di escludere il moroso dagli impianti di centralizzazione.

La fattispecie è disciplinata dalla disposizione del regolamento condominiale per quanto concerne una morosità superiore ai sei mesi.

L‘amministratore, in tali casi, può procedere senza autorizzazione dell’assemblea, per ottenere in giudizio il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo ed, altresì, sospendere il moroso dal godimento dei servizi comuni in grado di essere soggetti a godimento separato”

Riforma Condominio: il Condominio può staccare dalle utenze il moroso

La riforma del Condominio prevede che quest’ultimo, onde provvedere al distacco del moroso dall’impianto centralizzato di riscaldamento, deve fornire prova di non generare un aumento delle spese condominiali da ripartire tra gli altri condomini che continueranno a beneficiare dell’impianto.

Di poi, il Condominio deve provare che dal distacco del condomino moroso non derivi uno squilibrio termico a carico dell’intero edificio ed al sistema di erogazione stesso.

Tale prova dev’essere fornita mediante perizia tecnica e deposito in Comune di un progetto con allegato la denuncia di inizio dei lavori.

Il distacco avviene senza preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Agli effetti della sentenza della Cassazione n.19893 del 2011, il distacco del moroso dall’impianto di riscaldamento centralizzato è un diritto da esercitare anche in forza di un regolamento comune che lo vieti.

La perizia viene redatta da un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali ed avente competenze specifiche in materia di impianti di riscaldamento con in dotazione canne fumarie collettive.

Il documento deve contenere informazioni che accertino lo stato dei consumi della caldaia con ipotesi di variazione di consumo a seguito del distacco del moroso dall’impianto centralizzato.

Difficile risulta essere prevedere nella perizia le variazioni sulle spese successive al distacco da dividere a carico degli altri condomini.

Chi subisce il distacco deve comunque provvedere al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dell’impianto centralizzato.

Distacco dall’impianto centralizzato d’acqua per il moroso: è possibile?

Per quanto concerne il caso del distacco del moroso dall’impianto  centralizzato d’acqua, risulta essere vincolante la decisione assunta dal Tribunale Di Bologna in merito ad un ricorso cautelare ex art.700 c.c. presentato dal Condominio per l’autorizzazione ex art.63 disp.att al c.c. dei servizi di riscaldamento ed acqua e dell’impianto televisivo centralizzato.

Alla base della domanda cautelare sussisteva l’aumento rilevante delle spese condominiali ultrasemestrali a carico degli altri condomini.

Il giudice rigettava la domanda sostenendo che acqua e riscaldamento rientrino tra i beni essenziali da garantire in ogni caso ex art.30 della Costituzione.