Condomini e versamento delle ritenute: cosa cambia nel 2024?
I condomini rientrano nei sostituti d’imposta e in quanto tali, devono versare le ritenute a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi. Qual è il costo del versamento e cosa è cambiato nel 2024? Diamo un’occhiata alle ultime novità sui versamenti delle ritenute dei condomini.
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Il 2024 ha portato con sè una serie di novità in materia fiscale e alcune di queste riguardano i condomini e il versamento delle ritenute. È risaputo che in qualità di sostituto d’imposta, ogni condominio deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. Ricordiamo che la ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi).
Gli ultimi cambiamenti che interessano i condomini riguardano le date per il versamento, così come si legge nell’art. 9 comma 6 del DLgs. 1/2024 che ha stabilito che il condominio è tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre (le date precedenti erano 30 giugno e 20 dicembre) di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo. Inoltre, la ritenuta deve essere versata utilizzando il Modello F24. Ora vediamo come funziona il versamento e quanto si paga nel 2024.
Condomini, come funziona il versamento delle ritenute nel 2024

Come anticipato, il condominio deve provvedere al versamento tramite Modello F24 e i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef
- 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires.
È doveroso precisare che con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate. La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi:
- nell’esercizio di impresa
- nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Volendo fare un esempio pratico, sono soggette a ritenuta tutte quelle prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio. Non rientrano, invece, i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia.
Quando si applica la ritenuta?
Vediamo i casi in cui la ritenuta del 4% viene applicata:
- sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La ritenuta del 4% non si applica:
- sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene
- sui corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%
- sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).