Partecipazione in assemblea dell’inquilino del condominio: ha diritto, si può fare?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 2 minuti

Quali sono i diritti in capo ad un inquilino non proprietario di un immobile apposto in un edificio condominiale? In caso di partecipazione dello stesso ad assemblea condominiale, quali sono le sue facoltà? Ecco la risposta.

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Partecipazione in assemblea dell’inquilino del condominio: ha diritto, si può fare?

La partecipazione alla vita condominiale attraverso interlocuzione con i membri dell’assemblea, è possibile anche da parte del singolo inquilino non proprietario dell’immobile apposto in edificio condominiale?

In particolare, quali sono i diritti che l’inquilino può far valere nel corso di assemblea condominiale?

L’art.1136, comma 6 c.c. consente di riscontrare una risposta all’interrogativo summenzionato: invero sulla scorta di tale diktat normativo, l’assemblea, quale organo esecutivo e decisionale, non è tenuta a deliberare se alla stessa non vi partecipino tutti gli aventi diritto regolarmente convocati.

Tra tali aventi diritto rientra, di diritto, anche l’inquilino di un appartamento che gode di un bene immobile di cui non è proprietario, per effetto di  un regolare contratto di locazione.

L’art.392/1978 (legge su equo canone), invero, attribuisce all’inquilino la facoltà di esercitare il diritto dei voto per le assemblee in cui si discuta e decida sulle spese e modalità di gestione di servizi relativi ad erogazione servizio di riscaldamento e condizionamento dell’aria.

Partecipazione in assemblea dell’inquilino del condominio: ha diritto, si può fare?
Autore: StockSnap / Pixabay

Pertanto, sulla scorta di tale traccia normativa, l’inquilino dell’immobile, potrà in casi specifici, sostituire il proprietario, per quanto attiene la presenza in assemblea condominiale e nell’esercizio del relativo diritto di voto.

Soltanto in tali casi, tassativi, l‘inquilino è legittimato a ricevere la convocazione formale dall’amministratore (pro-manibus o a mezzo di missiva).

L’inquilino alla stregua del proprietario potrà delegare ai fini dell’esercizio in nome e per proprio conto del diritto di voto, un soggetto terzo.

Il conduttore, infine, potrà partecipare all’assemblea convocata per decidere sulla modifica dei servizi comuni, senza dover per forza di cose esercitare il relativo diritto di voto.

La ratio della norma sta nella circostanza concreta e fattiva che, il conduttore, pur solo partecipando all’assemblea, possa sensibilizzare, pur non esprimendo il proprio voto, gli altri condomini sulla questione, apponendo a verbale il proprio intervento.