Vicini rumorosi: posso mettere i nomi nella bacheca condominiale?
Al di là delle azioni giudiziarie perpetuate per le immissioni rumorose dei vicini, il singolo condomino può chiedere di apporre il nome degli stessi in bacheca? Cosa è, in realtà, possibile pubblicare attraverso l’affissione di avvisi all’interno della stessa?
La bacheca condominiale è quello spazio fisico in cui sono pubblicati avvisi esposti in pubblico nel limite del rispetto della privacy.
Generalmente, la bacheca degli avvisi condominiali è apposta nelle scale o nell’androne dell’edificio ed utilizzata affinché l’amministratore e gli altri condomini, attraverso la stessa, provvedano a comunicare notizie, rendendole pubbliche e note a tutti gli altri comproprietari.
E’ un vera e propria fonte di cognizione, una sorta di mezzo d’informazione interno in cui sono affissi gli avvisi di convocazione dell’assemblea o la richiesta di riscossione delle quote.
In bacheca possono essere pubblicati anche gli argomenti da sviscerare nel corso di apposita assemblea condominiale.
Per la visibilità degli avvisi contenuti in bacheca, la pubblicazione degli stessi deve avvenire nel rispetto del diritto alla privacy.
Pertanto è necessario affermare che per la pubblicazione di notizie all’interno della bacheca occorra rispettare determinati limiti.
Avvisi esposti in bacheca: cosa si può pubblicare?
Cosa è possibile pubblicare in bacheca condominiale?
Sul punto è intervenuto il garante della privacy ponendo in essere un vademecum per tutti i condomini.
In particolare è necessario prefigurare che la violazione dei dati sensibili relativi ai singoli condomini costituisca un illecito penale ed è al contempo causa di richiesta risarcitoria del danno.
Il rischio che l’affissione sulle scale o nell’androne dell’avviso, possa non essere conforme ai limiti informativi stabiliti dalla legge nel rispetto della privacy di un determinato condomino, grava in capo al diretto responsabile della pubblicazione, che sia l’amministratore o il singolo proprietario.
La bacheca condominiale, di fatto, può essere utilizzata per informazioni di carattere generale, quali possibili guasti agli impianti comuni, lettura dei contatori, comunicazione di assenza di luce, acqua e gas in alcuni giorni determinati in seguito a lavori.
Nella bacheca condominiale, di contro, non sarà possibile, da parte del singolo condomino, apporre i dati personali dei vicini che risultino essere autori di immissioni rumorose e fastidiose oltre la media tollerabilità stabilita dalla legge.
Non è neanche possibile apporre in bacheca il novero degli arretrati da pagare da parte dei condomini morosi o una sentenza che abbia riguardato uno dei condomini.
La bacheca, infine, non costituisce strumento di notifica della convocazione assembleare per il singolo condomino: ovvero l’apposizione della convocazione dell’assemblea non funge da notifica ai singoli condomini se seguita da invio della stessa con raccomandata A/R o con posta elettronica a mezzo della quale sia possibile dimostrare l’avvenuta ricezione.
In tal caso, è possibile stabilire che, il singolo condomino, qualora intenda cambiare la destinazione d’uso di una parte comune, obbligherà l’amministratore a convocare l’assemblea avente all’ordine del giorno la discussione di tale punto, a mezzo raccomandata postale o PEC ai singoli condomini, 20 giorni prima della riunione, seguita da affissione di avviso in bacheca 30 giorni prima.