Targa professionale sulla facciata condominiale: la normativa

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Quali sono le norme che disciplinano l’affissione di una targa professionale sulla facciata condominiale? Ecco le modalità ed i criteri autorizzativi per pubblicizzare uno studio legale o professionale

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Le parti comuni quali le facciate di un condominio possono essere destinate anche all’affissione di studi professionali ubicati nell’edificio, ma è necessario non limitare il godimento e le disposizioni di ogni singolo condomino sulle stesse.

Affissione di targa professionale: modalità

Ogni singolo condomino ha il diritto di affiggere targhe professionali ed insegne pubblicitarie sulla facciata di un condomino.

La limitazione a tale atto è data dalla non diminutio del godimento delle parti comuni in capo agli altri condomini, apportando delle modifiche d’uso alla medesima facciata.

In pratica, un avvocato che intenda affiggere la targa del proprio studio sulla facciata condominiale o un’azienda che voglia apporre un’insegna pubblicitaria della propria attività professionale, possono agire in tal senso senza ledere il  pari diritto altrui.

Un disturbo al godimento delle parti comuni con affissione di una targa o insegna potrebbe essere rappresentata dall’affissione di una targa troppo grande che, ad esempio, non consenta una corretta visualizzazione del citofono.

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Targa o insegna: fondamentale è la non lesione della sicurezza dell’edificio

Altro criterio a cui attenersi per l’affissione di un‘insegna pubblicitaria è la tutela della stabilità e sicurezza dell’edificio con attenzione particolare alla non alterazione del decoro architettonico.

Invero l’apposizione di una targa sulla facciata di un edificio non limita la sicurezza dello stesso mentre ad essere leso potrebbe risultare essere il decoro architettonico se con l’intervento del singolo si agisce contro lo stesso, apponendo un elemento eccessivamente sfarzoso o non in linea con lo stile dell’edificio.

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Per l‘affissione di una targa o di un’insegna sulla facciata condominiale non è necessaria un’autorizzazione assembleare. 
In tal caso si fa riferimento al regolamento condominiale da cui può derivare un limite all’esercizio delle facoltà di godimento e disposizione sulla proprietà delle parti comuni.

Insegna pubblicitaria sulla facciata condominiale: non è necessario il consenso dell’amministratore

L’affissione di targhe o insegne pubblicitarie non è soggetta  in generale, al divieto o al consenso dell’amministratore.
In tal caso occorre far riferimento alle disposizioni del regolamento contrattuale qualora quest’ultimo preveda determinate regole per l’affissione (metri di grandezza massimale da rispettare per affissione in uno spazio delimitato della facciata).
Tuttavia, l’amministratore quale rappresentante del Condominio, potrà chiedere al singolo condomino titolare della targa affissa, chiedere la rimozione ad horas della stessa qualora violi le regole succitate.

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L’inquilino può procedere all’affissione delle targhe?

Qualora a volere affiggere una targa o un’insegna pubblicitaria sia un inquilino non sussiste alcun limite a tale atto dispositivo della facciata condominiale.
L’inquilino, infatti, seppur non proprietario ma affittuario può apporre sulla facciata condominiale una targa o un’insegna per pubblicizzare la propria attività svolta nell’ambito dell’immobile oggetto del contratto di locazione.
In tal senso è fondamentale sottolineare che sia il conduttore che il proprietario possono godere allo stesso modo delle parti comuni di un edificio condominiale.
Il locatore, infatti, corrispondendo il canone di locazione, ha facoltà di godere del bene immobile e pertanto anche delle parti comuni dell’edificio in cui è ubicato lo stesso per poter usufruire di quest’ultimo nel pieno delle facoltà assicurate dal contratto sottoscritto.
Chi intenda, pertanto, apporre un’insegna pubblicitaria o affiggere una targa di uno studio professionale per rendere pubblico la propria prestazione intellettuale, che sia proprietario o  inquilino, senza alcuna autorizzazione condominiale, ma in conformità al regolamento, potrà prendere gli arnesi del mestiere per poter far campeggiare la targa sulla facciata.
L’unico limite è il rispetto del decoro architettonico e dei confini perimetrali per far valere il proprio spazio senza eludere o negare il godimento della medesima parte comune agli altri condomini che ne rivendicano sulla stessa i medesimi diritti di godimento.