Superbonus, i chiarimenti del Fisco sulla verifica della congruità dei prezzi
Superbonus, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla verifica della congruità dei prezzi. Il Fisco spiega che la verifica della congruità della spesa debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Diamo un’occhiata alla risposta n. 1 del 5 gennaio 2024.
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Si torna a parlare di Superbonus con una nuova precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 1 del 5 gennaio 2024. I chiarimenti riguardano l’attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti; a riguardo, il Fisco precisa che ai fini della relativa attestazione ai sensi dell’allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Inoltre, come specificato nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Superbonus e congruità dei prezzi: i chiarimenti del Fisco

Lo spunto per i chiarimenti ha origine dal quesito posto dall’instante, un condominio composto da 5 unità immobiliari, unitamente agli altri proprietari e comodatari, che ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico. Nel dettaglio, i lavori riguardavano la sostituzione delle finestre e persiane ”ad arco”.
Con documentazione integrativa l’Istante ha specificato che per l’intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL, e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l’intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso. Lo stesso ha altresì rappresentato che i condomini hanno optato per l’applicazione del cd. ”sconto in fattura”
, si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate. È doveroso precisare che momento della stipula del contratto, il prezzario della Regione non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario della ”vicina” Regione che, invece, la prevedeva. Nel frattempo, durante i lavori, la Regione sprovvista dei prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ”ad arco”, ha aggiornato il prezzario. Dunque, quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi?
A tal proposito, il Fisco ha spiegato che bisogna verificare il prezzo con riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa o dell’emissione della fattura, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione indiretta dell’agevolazione. Dunque, il tecnico abilitato incaricato dal condominio di attestare la congruità delle spese relative all’intervento ”trainato”, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.
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