Superbonus 110% cessione del credito: arriva la proroga
Il 7 febbraio 2022 ultimo giorno per la cessione del credito. Arrivata la proroga sul filo di lana per la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come fare.
Non sarà più il 7 febbraio 2022 la data limite per la comunicazione della cessione del credito come stabilito dal D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, ovvero la norma introdotta, dal Governo che ha bloccato le cessioni in sequenza dei bonus edilizi.
I tempi tecnici di aggiornamento della piattaforma su cui effettuare la trasmissione telematica dei dati, ha reso necessaria una proroga, in quanto rischiava di rovinare il week-end ( e non solo) a milioni di italiani.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, permetterà la proroga dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 del termine ultimo entro il quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Dunque, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate venga validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ovvero entro il 16 febbraio 2022).
Cessione del credito: quando lo stop
Occorre fare qualche precisazione, onde evitare di incorrere in conclusioni affrettate. Il punto nodale è la stesura dell’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) il quale ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus 110% e gli altri bonus cedibili relativamente ai lavori di ristrutturazione edilizia.
In sostanza, a partire dal 27 gennaio 2022, rimane una sola possibilità di cessione del credito, eliminando quindi il sistema “a catena”.
Tuttavia però, è stato previsto un periodo transitorio, con il quale, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022, sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Unica condizione: prima del 7 febbraio 2022, deve essere trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, indipendentemente dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.
Stop cessione del credito: cosa succede
All’atto pratico d’ora in avanti, è possibile una sola cessione del credito; chiunque lo riceva, impresa, banca o altro soggetto idoneo, non potrà cederlo a sua volta.
Identica storia per lo sconto in fattura: le imprese potranno procedere ad una sua cessione, dopodiché il ricevente non potrà fare altrettanto.
Il vincolo è stato recentemente introdotto dal Governo anche sulla base dei dati preoccupanti relativi alle truffe e riciclaggio che si stanno verificando a seguito della cessione del credito. Siccome il carico fiscale passa sulle spalle dello Stato, il Consiglio dei Ministri è intervenuto di conseguenza per stoppare il pericoloso fenomeno in atto.
Contratti nulli: perchè
Sono nulli i contratti che prevedono la cessione successiva al primo passaggio, se stipulati dopo il 7 febbraio 2022.
A stabilirlo è stato il legislatore che, all’art. 28, comma 3, D.L. n. 4/2022, ha affermato in modo esplicito la nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28, D.L. n. 4/2022.
Anche se c’è stata la proroga per la comunicazione, il Superbonus 110%, come stanno ripetendo gli addetti ai lavori in questi giorni, sono seriamente preoccupati per l’eliminazione della sub-cessione del credito.
Oltre al rischio di mandare nel panico i contribuenti onesti, i timori di un blocco dei successivi lavori è forte, con pesanti ricadute su tutto il comparto edilizio.