Scuola di musica in condominio: si può vietare?
Si può vietare una scuola di musica in condominio? La vita quotidiana in uno stabile dove sono presenti attività commerciali può diventare difficile da sostenere, ma si può impedire ad una scuola di musica di svolgere la sua attività in nome del diritto alla quiete? Ecco cosa dice la legge a riguardo.
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Vivere in un condominio offre tanti vantaggi, ma richiede anche molti compromessi. Convivere con i vicini può non essere sempre facile e piacevole, ma quando oltre alle abitazioni ci si mettono anche le attività commerciali, la quiete può essere messa molto a rischio. Fino a che punto, quindi, si deve sopportare e quando, invece, si può intervenire per reclamare il proprio diritto alla quiete? Analizziamo la questione prendendo in esame il caso in cui nel condominio si trovi una scuola di musica.
Si tratta di un’attività che, per sua stessa natura, genera rumore. Per quanto un pò di sana musica possa far piacere, non sempre è apprezzata, soprattutto quando si sente a ripetizione lo stesso pezzo e si devono sopportare gli errori e le stonature degli allievi. Esiste un modo, per i condomini che non ne possono proprio più dei rumori di questo tipo, per vietare l’attività? Ecco cosa dice la legge a riguardo.
Scuola di musica in condominio

Per quanto riguarda il caso specifico della scuola di musica all’interno di un condominio, si deve far riferimento al Codice Civile, e in particolare all’articolo 1138. Questo specifica che la possibilità di vietare una scuola di musica dipende unicamente dalla natura del regolamento di condominio. Se questo è contrattuale, ovvero scritto dal costruttore e accettato dai condomini al momento dell’acquisto, ha una forza importante e può vietare attività commerciali rumorose all’interno dello stabile.
Se invece il regolamento ha natura assembleare, ossia è stato adottato con la maggioranza degli intervenuti in assemblea (perché rappresentino più della metà dei millesimi totali), non ha il potere di vietare attività commerciali, ma solamente di limitarne la gestione in favore del diritto alla quiete.
A questo proposito, ci si deve rifare all’art. 844 del Codice Civile e rispettare i limiti della normale tollerabilità, rispettando gli orari del riposo (generalmente dalle 13 alle 15 e dalle 22 alle 08).
Il potere del regolamento condominiale

L’apertura e le condizioni di convivenza di un’attività commerciale con il condominio che la ospita sono regolate sia dal Codice Civile che dal regolamento di condominio e dalle normative locali. La prima fonte a cui attingere per avere risposte, quindi, è proprio il regolamento di condominio. Questo, come si è visto, ha parecchio potere in merito e può sia limitare che vietare determinate attività potenzialmente rumorose e che possono disturbare la quiete dello stabile.
I limiti possono riguardare diversi aspetti dell’attività commerciale, come ad esempio:
- l’apertura e la chiusura delle attività;
- i rumori eccessivi;
- gli orari di riposo da rispettare;
- l’uso delle parti comuni;
- i comportamenti che compromettono la sicurezza;
- la manutenzione e la pulizia degli spazi comuni.
Il nodo principale della questione, quindi, sta se le limitazioni (o i divieti) sono di natura assembleare o contrattuale. Ci si deve inoltre accertare che il regolamento sia stato effettivamente trascritto. In particolare, i divieti devono essere espliciti e chiari, e il regolamento deve essere trascritto nei registri immobiliari, secondo quanto previsto dall’articolo 2659 del Codice Civile.