Bar e gelaterie in condominio: le regole da seguire

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 5 minuti

Quali sono le regole che devono seguire bar e gelaterie in condominio, per convivere pacificamente con tutti i condomini e, allo stesso tempo, portare avanti con successo la propria attività commerciale? Ecco cosa dice la legge a riguardo, soprattutto in materia di tranquillità condominiale e disturbo alla quiete pubblica.

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Bar e gelaterie in condominio: le regole da seguire
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Le attività commerciali che nascono all’interno di contesti condominiali non sono affatto rare, ma rappresentano spesso motivo di disagi e litigi tra i proprietari e i condomini. I motivi possono essere i più disparati, e spaziano dall’ingresso del pubblico nelle aree condominiali al disturbo della quiete condominiale. La legge però, sancisce che una convivenza pacifica è possibile, e che per metterla in atto serve solamente rispettare tutti i diritti altrui: imprenditoriali da un lato, e di tranquillità domestica dall’altro.

Il nodo della questione si gioca principalmente sui diritti sulle parti comuni del condominio, riassunti nell’art. 1102 del Codice Civile, e che garantiscono l’uso dei beni comuni da parte dei proprietari delle attività commerciali, solamente fintanto che queste non alterano la destinazione d’uso e l’utilizzo parallelo e contemporaneo anche degli altri condomini. Bisogna però, fare sempre riferimento anche al regolamento di condominio, che da parte sua può introdurre nuovi limiti o addirittura vietare alcune attività specifiche. Infine, non ci si deve dimenticare dei limiti che possono imporre le autorità pubbliche in materia di rumori e immissioni che ledono la quiete pubblica.

Bar e gelaterie in condominio

Bar e gelaterie in condominio: le regole da seguire
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I bar e le gelaterie si trovano spesso in contesti condominiali, e per sapere quali sono gli spazi all’interno di cui potersi muovere liberamente per aumentare la produttività della propria attività commerciale, la prima cosa che i proprietari devono fare è consultare il regolamento di condominio. Si deve sapere, infatti, che se il regolamento è stato approvato con la maggioranza dell’assemblea, questo ha potere solamente sulla gestione delle aree comuni. Se invece l’approvazione è stata unanime, il regolamento può anche limitare pesantemente le attività dei singoli sulle aree comuni e imporre limiti alle proprietà esclusive.

Quello che bar e gelaterie, così come altre attività commerciali che si rivolgono al pubblico, devono sempre rispettare, sono i limiti imposti dal Comune. Per fare qualche esempio:

  • restrizioni sugli orari di apertura e chiusura;
  • limitazioni particolari dettate dalla specificità della situazione;
  • limitazioni su rumori e schiamazzi nelle ore notturne;
  • restrizioni su fumi e immissioni agli immobili adiacenti.

I rumori in condominio

Bar e gelaterie in condominio: le regole da seguire
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Quella dei rumori è una materia che dà spesso adito a litigi condominiali, in particolar modo quando questi provengono dalla clientela delle attività commerciali che restano aperte anche di sera. Secondo l’articolo 844 del Codice Civile infatti, i rumori non devono superare la normale tollerabilità, da stabilire in base al rumore di fondo della zona specifica. I rumori si considerano molesti se superano di 3 decibel questa soglia, ma per le attività commerciali si usa una manica più larga.

Infatti, il DPCM 14 novembre 1997, inerente le attività produttive, commerciali e professionali, stabilisce (art. 4) che la differenza massima tra il rumore disturbante e quello senza disturbo, di giorno può arrivare fino a 5 decibel, mentre deve rispettare il limite di 3 nelle ore notturne, ossia dalle 22 della sera alle 6 del mattino. Infine, anche l’immissione di fumi, odori e calore può generare discordie, poichè possono diventare parecchio fastidiosi se persistenti e invasivi. In linea di massima però, finchè l’attività di una gelateria o di un bar non lede la libertà personale dei condomini e la loro tranquillità e quiete, non c’è alcun motivo per vientarne lo svolgimento.

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