Prima di riaccendere i termosifoni controlla limiti e obblighi, le multe possono arrivare a 3.000€
Oltre alla telelettura dei consumi, l’impianto centralizzato deve rispettare limiti di temperatura, calendari di accensione e controlli periodici. Le regole e le sanzioni previste.
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Negli ultimi giorni l’attenzione di chi vive in condominio si è concentrata sui ripartitori da rendere leggibili a distanza entro il 1° gennaio 2027. Ma con la stagione termica pronta a partire nelle zone più fredde, conviene ricordare che le regole sul riscaldamento non finiscono lì.
Temperature massime, orari di accensione e manutenzione dell’impianto sono disciplinati da tempo e anche in questi casi la legge prevede controlli e sanzioni. Il riferimento principale è il DPR 74/2013, che vale sia per gli impianti autonomi sia per quelli centralizzati.
Riscaldamento e temperature: il limite dei 20 gradi

Nelle abitazioni la temperatura media degli ambienti riscaldati non deve superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Per gli edifici industriali e artigianali il tetto scende a 18 gradi, sempre con 2 gradi di margine. Il valore si riferisce alla media ponderata delle stanze dell’appartamento, non al singolo locale.
In condominio, dove la caldaia è una sola, la regolazione generale spetta a chi gestisce l’impianto, mentre ogni famiglia controlla il calore di casa propria con le valvole termostatiche. Alcuni Comuni, con proprie ordinanze, possono fissare limiti più bassi.
Orari e periodi di accensione
L’Italia è divisa in sei zone climatiche, ciascuna con il suo calendario:
- Zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, massimo 14 ore al giorno
- Zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, massimo 12 ore al giorno
- Zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, massimo 10 ore al giorno
- Zona B: dal 1° dicembre, massimo 8 ore al giorno
- Zona A: dal 1° dicembre, massimo 6 ore al giorno
- Zona F: nessun limite.
Le ore consentite devono essere distribuite tra le 5 e le 23. Fuori da questi periodi l’impianto può essere acceso solo se il clima lo giustifica e per non più della metà delle ore ordinarie. I sindaci possono inoltre modificare date e orari con un’ordinanza: per questo, prima di ogni stagione, conviene controllare le disposizioni del proprio Comune.
Manutenzione dell’impianto: chi risponde e cosa si rischia

Il DPR 74/2013 impone anche controlli e manutenzioni periodiche, affidati a ditte abilitate e registrati sul libretto di impianto. La frequenza dipende dalle istruzioni del costruttore e, per le verifiche di efficienza energetica, da potenza e combustibile. Chi non rispetta gli obblighi rischia una multa da 500 a 3.000 euro, prevista dall’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005. Per il manutentore che non esegue correttamente il proprio lavoro l’importo va da 1.000 a 6.000 euro. Le verifiche sugli impianti termici spettano alle autorità locali competenti, che possono effettuare ispezioni anche a campione. Le multe legate ai ripartitori, da 500 a 2.500 euro, riguardano invece un altro fronte: la mancata contabilizzazione dei consumi individuali e la ripartizione delle spese non conforme alla legge. Per il quadro completo sulla lettura a distanza dei consumi è utile rileggere cosa cambia per il riscaldamento condominiale dal 1° gennaio, mentre la guida su revisione della caldaia e relative sanzioni approfondisce controlli obbligatori e costi della manutenzione.