Pensavi di rifare solo il cappotto termico, superato il 25% scatta un nuovo obbligo
Dal 3 agosto 2026 anche le ristrutturazioni di secondo livello devono coprire con fonti rinnovabili una quota dei consumi: ecco cosa comporta davvero.
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Chi sta programmando lavori di efficientamento deve fare i conti con una regola entrata in vigore da poche settimane. Dal 3 agosto 2026 le cose sono cambiate perché si applicano i nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Queste norme sono state introdotte dal Decreto Legislativo 5/2026, ma la novità non riguarda le nuove costruzioni, ma gli interventi sugli immobili esistenti.
Cosa cambia rispetto alle regole precedenti

Fino a poche settimane fa l’obbligo scattava solo per le nuove costruzioni e per le cosiddette ristrutturazioni rilevanti: immobili sopra i mille metri quadrati sottoposti a ristrutturazione integrale dell’involucro, oppure oggetto di demolizione e ricostruzione. Una platea piuttosto ristretta.
Il nuovo testo interviene sull’articolo 26 e sull’Allegato III del Decreto Legislativo 199/2021 ed estende l’obbligo alle ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello, oltre che alla ristrutturazione dell’impianto termico. Il perimetro si allarga enormemente.
Le percentuali di copertura richieste
Le quote previste dall’Allegato III sono tre. Per le nuove costruzioni resta la copertura del 60% dei consumi per l’acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la soglia scende al 40% su entrambi i fronti. Per quelle di secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico è richiesto il 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva.
Cappotto termico e rinnovabili: la questione delle ristrutturazioni di secondo livello

È qui che la norma diventa delicata per il proprietario di casa. Secondo il DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025, la ristrutturazione importante di secondo livello interessa l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Il primo livello supera invece il 50% e comprende sempre l’intervento sull’impianto termico dell’intero edificio.
La conseguenza è concreta: un cappotto termico o una sostituzione dei serramenti che superi la soglia del 25% ricade nel secondo livello anche quando il proprietario non aveva alcuna intenzione di toccare la caldaia. L’obbligo del 15% impone comunque una quota di rinnovabili e, se l’edificio non ne è già dotato, l’unica strada è mettere mano all’impianto. Un lavoro pensato come solo isolamento diventa così un cantiere più ampio e costoso. Il Comitato Termotecnico Italiano ha definito paradossale questo effetto, osservando che l’onere aggiuntivo rischia di condizionare la fattibilità proprio di quegli interventi di coibentazione che il legislatore vorrebbe favorire.
Quando si può derogare
Il decreto consente di derogare in caso di impossibilità tecnica o di mancata convenienza economica. Non basta però dichiararlo: il progettista deve dimostrarlo nella relazione tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le opzioni disponibili. Quando la relazione non è dovuta, le stesse informazioni vanno comunicate al Comune. Per la valutazione economica il riferimento resta la norma UNI EN 15459, che calcola i costi a lungo termine di investimento, manutenzione ed energia con indicatori come il Valore Attuale Netto e il tempo di ritorno.
Prima di avviare i lavori conviene verificare con il progettista in quale categoria ricade l’intervento, perché la differenza tra secondo livello e semplice manutenzione cambia il quadro dei costi. Utile anche ripassare le normative e i permessi necessari per il cappotto termico: l’incidenza sulla superficie disperdente va calcolata prima, non a cantiere aperto.