Parcheggio condominiale: chi può usarlo, perchè?
Le aree condominiali sono di pertinenza quali spazi comuni dei singoli condomini. L’uso delle stesse è regolamentato in favore solo dei singoli condomini che ne possono beneficiare. Cosa succede, tuttavia, allorquando a beneficiare di un’area comune di parcheggio sia un soggetto estraneo al condominio?
Parcheggiare in un‘area condominiale da parte di un soggetto estraneo al condominio è consentito? Come possono, eventualmente, reagire a tale comportamento i condomini?
Premettendo che gli spazi condominiali assegnati sono conferiti in godimento e disposizione del singolo titolare dell’abitazione apposta all’interno di un condominio, nel caso di specie si verifica che un estraneo parcheggi in uno stallo apposto in condominio creando dei dissidi con altri condomini.
Gestione dei posti auto condominiali.
Si può verificare che per ospitare un amico o un parente, spesso, il singolo condomino non metta a disposizione dello stesso il proprio posto auto, ma si serva di uno stallo destinato ad altro condomino.
Così facendo si lede l’interesse legittimo del titolare del singolo spazio comune di poter beneficiare legittimamente di quella porzione destinata ad uso proprio ed esclusivo.
In altri casi è possibile, semplicemente, che dinnanzi ad un’area condominiale si effettui una sosta illegittima e prolungata nel tempo provocando un danno ai condomini che, in tal caso, si vedranno ostruito il passaggio per accedere con la propria autovettura all’area comune.
Fin dalla costituzione di un Condominio, onde evitare problematiche di tal genere, l’uso e regolamentazione dei posti auto sono disciplinati dagli atti di acquisto, regolamento condominiale e delibere assembleari.
Alcuni di essi possono anche prevedere che alcuni spazi di parcheggio vengano destinati agli ospiti dei singoli condomini.
Tant’è che in tal caso il condomino che parcheggi l’auto al di fuori dello stallo assegnato ed all’intero del parcheggio destinato agli ospiti, potrà essere richiamato dagli altri condomini affinchè non sconfini, lasciando libero lo spazio riservato ai visitatori.
Tale obbligo sussiste allorquando i posti per gli ospiti sono pochi al fine di garantire almeno un posto auto per ciascun condomino.
Area condominiale riservata agli ospiti
Con delibera assembleare l’area riservata agli ospiti può essere modificata con almeno l’intervento del 50 più uno dei presenti in assemblea che costituiscano il 50% dell‘assemblea condominiale.
Se, tuttavia, per effettuare tale modifica non si costituisca il numero legale per dare il via ai lavori assembleari sarà necessaria l’indizione di una seconda assemblea.
In tal caso per deliberare sarà necessario un quorum ridotto pari ad un terzo dei condomini presenti che rappresentino 1/3 del valore in millesimi del Condominio.
Rimozione forzata in caso di parcheggio di ospite in area condominiale
Qualora non sia stata predisposta alcuno posto auto per gli ospiti dei singoli condomini, il parcheggio in uno degli stalli apposti nell’area condominiale costituisce un atto illegittimo.
Se, ad esempio, un estraneo al condominio provvede a parcheggiare l’auto nell’area di sosta condominiale o in uno stallo riservato ad uno dei condomini, occupandolo indebitamente per un certo tempo, potrà essere soggetto a rimozione forzata del proprio veicolo.
La Corte di Cassazione in tal caso con apposita sentenza (n.820 del 2014) ha statuito come il condominio o il singolo condomino non possano provvedere ad attuare forme di autotutela, ma siano obbligati a chiedere l’intervento dell’amministratore.
Quest’ultimo avvisato del fatto provvederà a chiedere al soggetto di rimuovere l’auto pena la sanzione ex art.70 delle disposizioni di attuazione del codice di condominio, corrispettiva di una multa di valore compreso dai 200 euro fino agli 800 euro in caso di comportamento recidivo.
Nel caso in cui neanche l’intervento dell’amministratore risulti essere risolutivo si provvederà ad agire dinnanzi al giudice di Pace per ottenere ex. art.700 c.p.c. un provvedimento d’urgenza.
Per l’esecuzione della rimozione forzata non potrà agire il singolo condomino ma dovrà fare richiesta all’autorità preposta.