Molti le firmano senza saperlo: le clausole che possono danneggiarti quando acquisti casa
Le clausole vessatorie quando si compra casa sono un pericolo da cui guardarsi attentamente, poiché possono violare i diritti dei consumatori e ledere gli interessi dell’acquirente. Ecco quali sono, come funzionano e come si possono riconoscere, per evitare raggiri in fase di acquisto di un immobile.
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Quando si compra una casa, si vive un momento particolarmente intenso e stressante. Ci sono tantissime cose a cui fare attenzione, e che possono compromettere il buon esito della trattativa o ledere il diritto di una delle parti.
In particolare, quando sul contratto di compravendita sono presenti clausole che definiscono un significativo squilibrio tra i diritti e i doveri delle parti a discapito di quella più debole, si parla di clausole vessatorie, che possono essere inserite ad insaputa dell’acquirente, da cui bisogna guardarsi attentamente, poiché violano i diritti dei consumatori.
Ecco quali clausole vessatorie si possono trovare in un contratto di compravendita, come riconoscerle e quali comportamenti adottare nel caso in cui si incappi in una di esse, con tutte le tutele a suo favore.
Clausole vessatorie quando si compra casa

Gli articoli 33-36 del Codice del Consumo sono il principale riferimento normativo in materia di clausole vessatorie, definite come un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado l’eventuale buona fede di chi le inserisce nei contratti.
Si tratta di clausole abusive, e che purtroppo nei contratti di compravendita immobiliare sono molto frequenti, spesso proprio a discapito dell’acquirente. Per questo, è bene conoscerle e saperle riconoscere. Tra quelle più diffuse ci sono:
- le limitazioni al diritto di recesso, per ostacolare lo scioglimento del contratto;
- i termini troppo brevi per contestare vizi dell’immobile (nonostante i tempi standard stabiliti dalla legge);
- l’obbligo di accettare l’immobile visto e piaciuto anche quando il venditore è a conoscenza di difetti non dichiarati;
- la rinuncia preventiva alle garanzie legali come quelle per vizi occulti;
- l’obbligo di sostenere spese che sarebbero a carico del venditore;
- il pagamento di una somma di denaro a titolo di clausola penale eccessivamente elevata;
- l’obbligo di stipulare assicurazioni specifiche e non necessarie o non previste dalla legge;
- la responsabilità per danni o deterioramenti dell’immobile prima del rogito, anche senza la disponibilità preventiva del bene;
- la previsione di un termine troppo anticipato per la comunicazione di disdetta del contratto;
- l’esclusione della responsabilità per il venditore riguardo abusi edilizi non dichiarati;
- l’esonero per il venditore da responsabilità per vizi strutturali;
- lo scarico di responsabilità sull’acquirente per eventuali difformità catastali.
Le tutele per l’acquirente

Le clausole vessatorie si possono trovare anche nel contratto preliminare di compravendita, come la clausola vista e piaciuta o l’imposizione di una caparra confirmatoria di importo eccessivo rispetto al valore dell’immobile.
Quando si riconosce una di queste clausole, è bene rivolgersi, per il suo accertamento e successivo ottenimento della dichiarazione di nullità, all’Autorità Giudiziaria.
A questo punto, è necessario specificare che, nonostante la dichiarazione, il resto del contratto rimane valido, poiché con le clausole vessatorie si è di fronte ad una inefficacia parziale.
Sono infatti altre le cause che possono portare all’annullamento dell’atto di compravendita. Quando si stipula un contratto di compravendita immobiliare (sia preliminare che definitivo) è sempre consigliabile leggere attentamente ogni singola clausola, e accertarsi che le condizioni garantiscano pari tutele a tutte le parti in causa, riducendo così il rischio di contenziosi futuri.