Mi hanno occupato casa, come posso difendermi?

Autore:
Maria Metta
  • Laurea in Giurisprudenza
Tempo di lettura: 6 minuti

L’occupazione abusiva di immobili riguarda attualmente in Italia oltre 50.000 proprietari. Solo a Roma le case “occupate” superano le 7.000 unità abitative. Ciò che sconcerta è la naturalezza con cui alcuni individui inficiano le basi dell’inalienabile diritto della proprietà privata. Purtroppo siamo in evidente aumento dell’emergenza abitativa e, per risolvere questo problema, il 16 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla Sicurezza, introducendo un nuovo articolo al codice penale, il 634 bis .

Mi hanno occupato casa, come posso difendermi?

Da alcuni anni è emerso un problema piuttosto diffuso, specie nelle grandi città. Dopo un’assenza di qualche giorno o addirittura di poche ore, può capitare di non riuscire più ad entrare in casa propria. La chiave non apre, qualcuno ha cambiato la serratura. In casa ora vivono degli estranei, spesso interi nuclei familiari, che si sono arbitrariamente impossessati dell’abitazione. Cosa fare? Esiste una tutela giuridica efficace?

Per comprendere bene è indispensabile lasciare fuori dal nostro discorso tutte le ipotesi in cui si tratti di inquilino, ossia in precedenza regolarmente in possesso dell’immobile in quanto intestatario di contratto di locazione registrato. Nonostante il contratto sia ormai scaduto, non vuole andare via. Oppure detiene l’immobile altrui anche dopo la sentenza di sfratto per morositàO il contratto non è stato registrato, quindi non costituisce titolo idoneo al possesso (cosiddetto affitto “in nero”). Ancora, si tratta invece di contratto di comodato scaduto.

Tutti questi casi in questo momento non interessano perché il nostro focus è sull’ipotesi in cui, come precedentemente specificato, una persona forza la porta di casa altrui e, approfittando dell’assenza del proprietario, vi si introduce senza uscirne più.

Quale tutela giuridica?

L’occupazione di un immobile altrui costituisce sia un illecito civile che un reato (e dunque un illecito penale).

Pertanto il responsabile rischia:

  • un’azione civile che accerti l’avvenuto spossessamento e condanni l’abusivo a liberare l’immobile e a risarcire i danni al proprietario;
  • un’azione penale che, accertata la consumazione del reato di «occupazione di immobili altrui», condanni il responsabile – ai sensi dell’articolo 633 del codice penale – alla reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La sentenza civile, se non spontaneamente eseguita, potrà essere attuata coattivamente anche tramite l’intervento dell’ufficiale giudiziario, con l’aiuto della forza pubblica e da un fabbro che apra la porta.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, non deve essere dimostrato dal proprietario perché si presume insito nella condotta illecita. Il giudice pertanto lo quantifica sulla base dei canoni di locazione che il proprietario avrebbe riscosso durante il periodo di occupazione abusiva.

Questa la situazione attuale. Il 16 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha però approvato un disegno di legge che riguarda proprio la sicurezza, introducendo un nuovo reato ex articolo 634 bis : occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. 

Cosa cambia?

  • innanzitutto l’aumento della pena, prevista da 2 fino a un massimo di 7 anni.
  • poi si riconosce all’occupante una “causa di non punibilità” se, collaborando con le forze dell’ordine all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei responsabili, rilascia volontariamente l’immobile senza opporre resistenza, nel qual caso non andrà incontro a responsabilità penale.
  • inoltre la novità prevede un apposito procedimento rapido, introdotto dal nuovo articolo 321 bis codice procedura penale, che si applica in casi di urgenza, nei quali l’abitazione occupata costituisce l’unica dimora della persona offesa: Polizia e Carabinieri che hanno ricevuto la denuncia possono intervenire direttamente e senza ritardo, e solo successivamente il loro operato sarà convalidato dal giudice.

Come liberare la casa dagli occupanti abusivi?

Tutto dipende dal fatto se l’occupazione sia stata vista nell’atto del suo svolgersi.

Quindi, qualora l’intruso venga sorpreso in flagranza, è possibile chiamare immediatamente le forze dell’ordine, le quali intervengono per rimuovere l’occupante senza la necessità di un ordine di sgombero emesso da un giudice. Qui la procedura è molto più semplice ed efficace. Soprattutto veloce.

Viceversa, se l’occupazione si protrae nel tempo senza che l’occupante sia stato colto in flagrante, le forze dell’ordine non possono intervenire direttamente. Allora il proprietario deve rivolgersi a un tribunale, con tutte le complicazioni e lungaggini del caso.

Mi hanno occupato casa, come posso difendermi?

Ci sono 3 azioni legali principali a disposizione:

  • iniziare un procedimento civile d’urgenza per chiedere al tribunale di essere ristabiliti nel possesso dell’immobile, dimostrando la natura illegale dell’occupazione;
  • avviare un’azione di rivendicazione, fornendo prove concrete della proprietà dell’immobile, ad esempio un atto notarile o un contratto di donazione;
  • avviare un’azione penale per l’occupazione abusiva dell’immobile con intervento della forza pubblica.

La sanzione aumenta fino a 4 anni di reclusione e 2.064 euro di multa se il reato è commesso da una persona armata o da un gruppo di più di cinque persone.

In tali circostanze, è essenziale presentare una querela presso la stazione dei carabinieri o il commissariato di polizia locale, o direttamente presso la Procura della Repubblica, personalmente o tramite un avvocato.

Se il reato è aggravato, poiché commesso da soggetti armati o da gruppi numerosi, non si rende necessaria la denuncia, in quanto la procedura penale viene avviata d’ufficio.

Il proprietario dell’immobile può inoltre scegliere di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere, oltre alla condanna penale dell’occupante abusivo, anche il risarcimento per i danni subiti.

Qualora, nonostante l’esistenza della sentenza, l’occupante non intenda andarsene e quindi rilasciare l’immobile, sarà necessario avviare il procedimento di esecuzione forzata.

Ricordiamo che, affinché possa configurarsi l’occupazione abusiva, è necessario che:

  • l’agente (cioè l’autore del delitto) non abbia il possesso o la disponibilità dell’immobile in questione;
  • l’introduzione nell’edificio pubblico o privato non sia momentanea e sia finalizzata a trarne qualche vantaggio.

Tale normativa è cambiata, come meglio specificato sopra, con il cd Pacchetto Sicurezza.