Lavori straordinari Condominio: chi risponde per la perdita delle agevolazioni fiscali
Chi risulta essere responsabile, per quanto concerne i lavori straordinari in Condominio, per l’impossibilità sopravvenuta di accedere ai contributi fiscali? Ecco la risposta.
In caso di perdita del contributo fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio condominiale, chi risponde civilmente del danno subito dai Condomini?
In particolare, in un Condominio, cosa accade se l’amministratore non consenta di fruire delle agevolazioni fiscali per gli interventi straordinari di manutenzione effettuati sull’edificio comune?
Omessa fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi straordinari: ecco l’intervento della Corte di Cassazione
In materia è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.6086 in forza della quale è stata conclamata la responsabilità civile dell’Amministratore di Condominio che non abbia consentito ai condomini di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione sull’edificio.
La pronuncia della Corte di Cassazione è stata emessa a seguito di un’azione risarcitoria verso l’amministratore di condominio, proposta in giudizio da un condomino che rivendicava nei confronti dell’amministratore il danno derivante dal mancato accesso ai contributi fiscali per i lavori straordinari effettuati sull’edificio condominiale.
In particolare, la condomina lamentava che dall’omessa condotta del professionista le fosse stata preclusa la possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 36% dal proprio reddito connessa ai lavori di straordinaria amministrazione posti in essere a beneficio dell’edificio condominiale.
Detrazioni fiscali per lavori straordinari condominiali: la normativa
Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione dell’edificio condominiale, occorre far riferimento al dm bn.41/98.
L’amministratore di Condominio, in tal caso, ha l’obbligo di corrispondere le somme dovute alla ditta esecutrice dei lavori per effetto del bonifico parlante.
L’art.1, comma terzo del suddetto d.m. cita, infatti, testualmente:
il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
In forza di tale norma, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito in merito alla responsabilità dell’Amministratore:
è dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege 449/1997, posto che si trattava semplicemente di modalità di esecuzione di attività – pagamento del compenso all’appaltatore – comunque rientrante nella propria sfera di competenza.
Infatti, dall’anno 2017 l’Amministratore è obbligato ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati dei Condomini e le rispettive quote di detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni.
E’ tale condotta un obbligo sussistente in capo all’amministratore ex art.1 d.m. 2016