Lavori del Superbonus annullati: il tecnico si paga comunque
Di fronte a lavori del Superbonus annullati il committente può evitare di pagare il professionista tecnico per le attività di progettazione e amministrative? La risposta è no, e arriva direttamente da una recente sentenza del Tribunale di Monza, che chiarisce la situazione e spiega come comportarsi.
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Il caso che ha dato adito alla sentenza del Tribunale di Monza sopracitato riguarda un condominio che aveva incaricato un professionista tecnico per la realizzazione di un progetto per dei lavori da inserire nel Superbonus 110%.
Per colpa degli aggiornamenti normativi sopraggiunti in un secondo momento, il condominio ha valutato che l’intervento non fosse più vantaggioso e, dopo la rinuncia del general contractor, ha deciso di recedere dal contratto con il professionista, spiegando che non avrebbero eseguito i lavori per cui aveva realizzato il progetto.
Il tecnico ha quindi richiesto il pagamento della parcella tramite un decreto ingiuntivo, ricorrendo al Tribunale ordinario. Il condominio, a questo punto, ha fatto ricorso contestando l’utilità della prestazione del tecnico e l’entità del compenso, in quanto l’incarico stesso era subordinato alla fruizione dello sconto in fattura. In poche parole, quindi, non voleva pagarlo perchè, non facendosi più i lavori del Superbonus, il suo progetto era inutile.
Lavori del Superbonus annullati

All’epoca dello svolgimento dei fatti, il condominio poteva decidere con quale opzione procedere alla fruizione del Superbonus tra:
- cessione del credito,
- sconto in fattura.
Non avendo iniziato i lavori, però, non ha usufruito di nulla, e secondo lui tanto bastava a giustificare il mancato pagamento al tecnico. Il caso, arrivato al Tribunale di Monza, ha fatto nascere la sentenza n. 3106/2024, con cui i giudici chiariscono che si deve sempre pagare il professionista tecnico per lo svolgimento delle sue attività di progettazione e amministrazione, anche se gli interventi edilizi per cui ha realizzato il progetto (per i quali si intendeva usufruire del Superbonus) non si eseguono più.
Non ha alcun peso, quindi, il fatto che il condominio avrebbe voluto pagare tramite lo sconto in fattura, poichè il lavoro del tecnico ha avuto luogo prima dell’avvio dei lavori, ed è stata una scelta del condominio quella di non andare avanti. A questo proposito, il Tribunale evidenzia che il condominio avrebbe dovuto già saldare le spese professionali al momento del conferimento dell’incarico, e solo in un secondo momento rivalersi tramite una delle due opzioni alternative.
Perchè si deve comunque pagare

Per rafforzare la sua decisione, il Tribunale di Monza cita nella sua sentenza l’art. 2237 del Codice Civile, che sancisce che:
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
In conclusione, quindi, il Tribunale ha respinto il ricorso del condominio e lo ha condannato al pagamento della parcella del professionista, indipendentemente dallo svolgimento dei lavori, poichè egli aveva già svolto sia attività amministrative che di progettazione esecutiva, e che tale lavoro aveva maturato un congruo compenso. Inoltre, l’assemblea di condominio aveva votato e approvato la parcella, che non menzionava il collegamento tra il pagamento del corrispettivo e la fruizione dello sconto in fattura, il che inchioda il condominio e lo obbliga al pagamento. Cause di questo tipo rendono il tema del Superbonus 110% sempre attuale, e fanno riflettere circa la portata dell’agevolazione in Italia, che anche ad anni di distanza, continua a rappresentare una delle principali motivazioni di contenziosi e controlli.