Immobile in comproprietà: spetta il rimborso delle rate all’ex convivente?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Chi acquista un immobile in comproprietà, ha il diritto, a seguito della fine della convivenza, alla restituzione della differenza nel caso in cui abbia provveduto a versare rate del mutuo più onerose?  La Corte di Cassazione ha così stabilito.

Casa

La vita di coppia, al netto delle difficoltà quotidiane, può diventare insopportabile tale da rendere due persone quali incompatibili e destinate a sciogliere il vincolo negoziale a seguito del divorzio.

Nel caso dei conviventi, invece, il rapporto non si fonda sull’efficacia del contratto matrimoniale, bensì sull’efficacia di un contratto di compravendita di un immobile acquistato in comproprietà tra gli stessi.

Quando il rapporto tra i comproprietari s’interrompe, a quel punto, ci si chiede in che modo gli stessi potranno dividere l’immobile ed ottenere il rimborso, se possibile, delle rate del mutuo per fine convivenza.

In tal caso, occorre tutelare chi tra i comproprietari abbia pagato più dell’altro il mutuo, le cui rate dovranno essere equamente divise con ripartizione della spesa proporzionata qualora la convivenza finisca.

Al momento del rogito d’acquisto del bene, occorre verificare la contabilità bancaria per accertare le rate periodiche del mutuo in capo ai conviventi ed eventuale sussistenza di una sproporzione affinché chi, tra i due, abbia versato rate di maggior entità, sia destinatario del rimborso delle stesse.

La Corte di Cassazione sul punto ha superato un iniziale orientamento giurisprudenziale secondo il quale tutte le attribuzioni patrimoniali in capo alla coppia, intervenute durante la convivenza, siano dovute allo spirito di liberalità e, pertanto, non sarebbero rimborsabili in quanto frutto di una donazione spontanea.

Gli ermellini, di contro, hanno poi sancito che in caso di acquisto in comproprietà di un bene tra due conviventi, il versamento effettuato alla banca sia posto in essere da un soggetto estraneo anche se per provvedere al pagamento di un debito comunemente in capo agli stessi.

Litigio

Termine della convivenza: a chi è destinata la casa in comproprietà?

Cosa accade in termini di titolarità dell’immobile acquistato in comproprietà tra due ex conviventi.

Invero, qualora l’ex coppia abbia figli in comune, lascerà alla stregua di quanto avviene per la separazione dei coniugi, la casa a colui che continui ad abitarla insieme ai minori.

Tale provvedimento è adottato dal giudice in favore della stabilità e serena crescita dei minori.

Di poi, allorquando i figli saranno maggiorenni ed indipendenti, il diritto di assegnazione della casa in favore di uno degli ex conviventi, cesserà di sussistere.

Qualora gli ex conviventi e, comproprietari, non abbiano figli, la casa dovrà essere divisa.

Essendo l’immobile una struttura unica sarà impossibile dividerla in parti uguali e di medesimo valore.

Si dovrà per forza agire ricercando un accordo tra gli ex conviventi.

In particolar modo, è possibile che uno degli ex conviventi ceda all’altro il diritto di uso ed abitazione dell’immobile dietro corresponsione di un’indennità periodica.

Sarà possibile, di contro, apporre il bene in vendita per poi dividere equamente la somma ricevuta tra gli ex conviventi.

Dulcis in fundo, gli stessi potranno decidere di concedere il bene immobile in locazione dividendo gli incassi dei canoni percepiti.

Soldi

Sproporzioni di rate del mutuo: all’ex convivente spetta il rimborso?

Nel caso in cui come succitato, uno degli ex conviventi, durante la convivenza stessa, abbia sempre versato le rate di mutuo di importo maggiore rispetto all’altro, avrà diritto al rimborso delle stesse.

La Corte di Cassazione (ord. n. 20062 del 14.07.2021.) sul punto,  ha statuito che la convivenza di fatto intercorsa non sia prova dello spirito di liberalità da parte del soggetto che aveva sostenuto il maggior peso economico del mutuo erogato per il pagamento dell’immobile.

In altre parole, l’ex compagno ha il diritto di recuperare la differenza di rate versate durante la convivenza rispetto all’altro.

E’ stato pertanto applicato il principio della solidarietà passiva in fase di adempimento delle obbligazioni, secondo il quale:

il debito si divide nei rapporti interni tra condebitori in parti eguali; pertanto, il coobbligato che abbia pagato l’intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell’altro condebitore, del diritto di ripetere da quest’ultimo la metà di quanto pagato al comune creditore

In risposta al quesito cardine posto in essere, è lecito affermare che, alla fine della convivenza, per il bene acquistato in comproprietà, l’ex convivente che, abbia provveduto al pagamento di rate del mutuo maggiormente onerose rispetto all’altro, avrà il diritto di vantare nei confronti di quest’ultimo il rimborso delle somme eccedenti.