Gazebo in Condominio: per toglierlo serve consenso assemblea?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa si verifica allorquando si decida di rimuovere un gazebo fissato in un edificio condominiale: è necessario il consenso dell’assemblea?

Gazebo in Condominio: è possibile rimuoverlo senza consenso dell’assemlea?

Il gazebo costituisce un innesto stabile su di una parte comune dell’edificio condominiale, volto a soddisfare esigenze durature dei condomini, che necessita di un permesso a costruire rilasciato dal Comune, al di là dei materiali adottati per la propria installazione.

L’installazione di un Gazebo, invero, comporta altre problematiche concernenti il rispetto delle distanze legali ed il diritto alla veduta dei vicini.

Si può far rimuovere il gazebo realizzato in condominio senza il consenso dell’assemblea?

Un gazebo, se stabile e realizzato per far fronte ad esigenze durature, richiede sempre il rilascio del «permesso di costruire» da parte del Comune, a prescindere dal tipo di materiali utilizzati.

Solo quando la sua installazione è transitoria (come nel caso di una copertura per un ricevimento), esso rientra nell’edilizia libera e non necessita di autorizzazioni.

Se però il gazebo si inserisce in un condominio si pongono ulteriori problemi:

  • uso delle parti comuni su cui viene fissato
  • rispetto delle distanze tra costruzioni
  • diritto di veduta dei vicini.

Gazebo installato in cortile: limiti e concessioni

Qualora il gazebo sia installato in cortile, quest’ultimo, costituisce uno spazio comune che, come tale, è usufruibile da tutti i condomini senza alterare o ledere il medesimo diritto vantato sul bene da parte degli altri condomini.

Il gazebo installato in cortile, in particolare, ex art.1102, non può occupare tutto  lo spazio paritetico della cosa comune, affinché ciascuno di essi possa beneficiarne ugualmente per differente utilizzo.

Ed ancora, l’installazione del gazebo, previo permesso rilasciato dal Comune, non può provocare alterazione della destinazione dello spazio comune sancita dal costruttore dell’edificio condominiale.

In tal caso un’area destinata a giardino da parte del costruttore, non potrà subire una modifica di destinazione, ovvero tramutarsi in zona di parcheggio.

Installazione di Gazebo: limite del decoro architettonico

Per installare un Gazebo in un Condominio, infine, occorre che quest’ultimo risulti essere ben ancorato alle mura perimetrali dell’edificio nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio.
In caso di richiesta di rimozione del gazebo realizzato sulle parti comuni, è necessario che i ricorrenti dimostrino come l’installazione di tale opera abbia cagionato un pregiudizio all’uso del muro perimetrale.

Rimozione gazebo: è possibile qualora violi il decoro architettonico dell’edificio

Qualora, pertanto, l’assemblea fornisca il consenso alla rimozione del Gazebo, installato previo permesso rilasciato dal Comune, sarà necessario da parte dei Condomini che abbiano agito in giudizio, dimostrare che il gazebo leda il proprio diritto di veduta e di distanze legali di 3 metri stabiliti dalla legge.

In caso contrario non si potrà ottenere la rimozione di un gazebo che sia stato apposto non rispettando in toto la distanza legale di tre metri, ma che, di fatto, non cagioni danni al diritto di veduta, non tolga luce e possibilità di affaccio al piano sovrastante.

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Pertanto, al fine di rispondere al quesito succitato, non basta il consenso dell’assemblea condominiale per rimuovere un gazebo che ex art.1102 c.c. non violi il decoro architettonico dell’edificio condominiale nè alteri la destinazione d’uso iniziale dei beni comuni.