Furto in abitazione usando i ponteggi: chi risponde?
Qualora nel corso dei lavori esterni all’edificio condominiale, i ladri facciano uso dei ponteggi per intrufolarsi abusivamente nelle abitazioni, saccheggiandole, chi risponde del furto configuratosi?
Chi risponde del furto in abitazione consumatosi attraverso l’uso dei ponteggi installati sulla parete esterna di un edificio condominiale per l‘esecuzione di determinati lavori?
L’orientamento giurisprudenziale per i furti eseguiti mercé uso di ponteggi non è unanime.
La sfera della responsabilità, come facilmente intuibile, risulta passare tra l’impresa appaltatrice ed il condominio.
Furto mediante uso di ponteggi per lavori di restauro: orientamento giurisprudenziale
A tenere banco nell’orientamento giurisprudenziale prevalente, per quanto attiene la determinazione dei criteri d’imputazione della responsabilità per i furti consumati mediante uso ponteggi, destinati ad uso lavoro di restauro di edificio condominiale, è il tipo di condotta colposa del condomino vittima del reato.
Quest’ultimo, infatti, al momento dei lavori, deve prefigurare il rischio di una condotta illecita ed assumere tutte le precauzioni idonee ad evitarlo.
Il condomino, in particolare, agisce colposamente al fine di non mettere in atto tutte le cautele del caso, allorquando per evitare ogni tipo di pericolo di configurazione del furto, non abbia aderito alla delibera con la quale il Condominio decida di installare sui ponteggi l’impianto antifurto, ritenendolo costoso.
Tale ultimo elemento è ritenuto dall’orientamento giurisprudenziale prevalente quale determinante ai fini della decisione, in grado di escludere ogni tipo di responsabilità per la consumazione del furto in capo alla ditta appaltatrice dei lavori ed allo stesso Condominio.
In particolare rispetto al comportamento colposo-omissivo del singolo condomino vittima del reato, la ditta appaltatrice risulta essere sgravata da ogni responsabilità, avendo il singolo condomino aderito alla decisione del Condominio di non installare l’impianto antifurto, ponendo in tal modo lui stesso a rischio furto il proprio bene.
All’impresa esecutrice dei lavori, invece, essendosi limitata ad eseguire un ordine impartitogli dal condominio – committente, non può comunque essere imputato alcun profilo di responsabilità.
Condomino vittima di un furto mediante uso ponteggio: criteri per agire in giudizio
La vittima del reato di furto consumatosi mediante uso dei ponteggi necessari per l’esecuzione di lavori di manutenzione di un edificio condominiale, è tenuta a dimostrare per l’accoglimento del risarcimento dei danni subiti:
- La realizzazione del furto ed i danni da esso prodotti a proprio carico
- La colpa in capo al danneggiante consistente nel non aver eseguito tutti gli atti e le misure idonee a poter evitare la concretizzazione del rischio mediante installazione di un sistema antifurto.
Furto mediante uso di ponteggi: la difesa della ditta appaltatrice
Da parte sua, la ditta appaltatrice dei lavori, al fine di esimersi da ogni responsabilità, dovrà dare prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la concretizzazione ed agevolazione del rischio di configurazione del reato di furto.
Altresì, la ditta appaltatrice, dovrà provare che i ponteggi installati sulla parete esterna dell’edificio condominiale, invero, non siano stati utilizzati per assicurare l’ingresso dei ladri nell’appartamento del condomino vittima del furto.
Il Condominio, infine, potrà essere citato in giudizio a titolo di culpa in vigilando quale custode del bene ex art.2051 c.c., omettendo di sorvegliare l’opera della ditta a cui ha commissionato i lavori.
La condanna del condominio al risarcimento dei danni per il furto è comminata, in particolare, allorquando il Condominio, quale custode delle parti comuni, abbia conferito delle direttive insufficienti ad evitare il rischio furto alla ditta esecutrice, la quale, sostanzialmente, abbia agito dandone mera esecuzione alle stesse quale “nudus minister”.