Furto agevolato dal ponteggio condominiale: chi paga?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 5 minuti

Qualora in un Condominio, nel corso di lavori, i ladri riescano a penetrare nella casa di un condomino sfruttando l’impalcatura, chi sarà responsabile del furto subito? Dovrà risarcire l’impresa appaltatrice ovvero lo stesso condominio? Ecco cosa stabilisce la Corte di Cassazione.

Furto agevolato da uso di  impalcatura: chi è responsabile?

Cosa accade quando i furti consumati dagli acrobati o topi di appartamento, si perpetuino a danno di un condomino, agevolati dall’uso dell’impalcatura apposta per l’esecuzione dei lavori sulla facciata esterno dell’edificio condominiale?

Chi sarà tenuto a risarcire il danno subito dal singolo condomino: l’intero condominio o l’impresa aggiudicatrice dei lavori?

In tale caso occorre precisare che la responsabilità per l’illecito subito dal singolo condomino non è di tipo penale, a carico dell’autore del fatto bensì di tipo civile, concernente gli effetti lesivi a danno della vittima del reato che dovranno essere risarciti.

Furti agevolati da impalcature per lavori esterni: come si è espressa la Cassazione

Con apposita ordinanza, la Corte di Cassazione ha sostenuto che la responsabilità risarcitoria, in caso di furto perpetuatosi attraverso l’uso di impalcatura, gravi in capo a due soggetti:

  • la ditta appaltatrice che nel corso dei lavori commissionati abbia provveduto ad allestire l’impalcatura, assumendo gli operai
  • il condominio che abbia provveduto a commissionare la prestazione d’opera.

In alcuni casi la responsabilità per il danno derivante dal reato potrà gravare in capo ad entrambi seppur a differente titolo.

Occorrerà, pertanto, valutare caso per caso, provando a stabilire nella singola fattispecie chi abbia violato l’obbligo di garanzia di sicurezza e vigilanza sul fabbricato e sulle strutture montate attorno allo stesso.

Furti agevolati dalle impalcature: quando la responsabilità ricade sulla ditta

Furto agevolato da uso di  impalcatura: chi è responsabile?

La stella cometa da seguire in merito alla responsabilità civile per il danno cagionato da reato, risulta essere l’art.2043 c.c. per effetto del quale

qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Nel caso di specie, dunque, si applicherà la responsabilità derivante da fatto illecito, che in tal caso, ricade in capo a due soggetti per l’agevolazione dell’ingresso dei ladri nella singola abitazione mediante l’uso delle impalcature installate per l’esecuzione dei lavori condominiali.

Tali impalcature,  infatti, possono favorire il lavoro dei ladri acrobati o topi di abitazione per intrufolarsi nelle abitazioni e svaligiarle senza essere in alcun  modo notati.

In tal caso, la responsabilità per il risarcimento del danno sussiste allorquando non si sia provveduto, per evitare il reato, preventivamente ad apporre tutte quelle regole di vigilanza e sicurezza che avrebbero potuto evitare il verificarsi dell’evento illecito.

Basti pensare all’illuminazione notturna o all’installazione di un allarme.

Qualora l’impresa non adotti tali strumenti di sicurezza e vigilanza, sarà ritenuta a norma di legge responsabile civilmente dei furti avvenuti nell’edificio, agevolati dalla presenza delle impalcature grazie alle quali i ladri siano stati in grado di entrare ed  uscire indisturbati dalla singola abitazione trafugata.

Furto agevolato dall’uso di impalcatura: quando anche il Condominio è responsabile

Ad essere responsabile civilmente del furto agevolato dall’uso di impalcature, risulta in solido corresponsabile, accanto alla ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori, anche il singolo condominio che abbia commissionato l’opera.

In particolare, qualora la ditta appaltatrice non abbia adottato nell’installazione dei ponteggi, tutte le misure di sicurezza e vigilanza necessarie ad impedire il verificarsi del furto, puntualmente materializzatosi, il Condominio sarà responsabile in solido per  “culpa in vigilando” ovvero per non aver ottemperato all’obbligo di assicurarsi che la ditta aggiudicatrice dei lavori eseguisse gli stessi a regola d’arte.

In particolare, la Corte di Cassazione con apposita sentenza (n. 6435/2009), ha statuito che nel momento della stipula di un contratto di appalto, l’amministratore di un condominio sia tenuto ad imporre alla ditta aggiudicatrice di lavori l’obbligo di procedere agli opportuni accorgimenti per evitare l’entrata e fuoriuscita dalle abitazioni attraverso l’uso dei ponteggi installati.

Di tal che, il Condominio dovrà assicurarsi che tali misure adottate dalla ditta siano effettivamente in grado di ridurre il rischio del verificarsi dei furti in quanto perfettamente conformi ai criteri di sicurezza e vigilanza previsti all’occorrenza.

In tal caso, l’omessa vigilanza e controllo del condominio sulla ditta appaltatrice, in caso di perpetuazione del furto, lo rende responsabile, alla stregua della ditta appaltatrice, con conseguente obbligo di procedere al risarcimento del danno subito dal singolo condomino vittima del furto agevolato dall’uso del ponteggio.

La Corte di Cassazione ha sancito la doppia responsabilità a titolo di risarcimento del danno derivante da furto agevolato per uso di ponteggi, in capo a condominio e ditta appaltatrice qualora si verifichino due circostanze:

  • La ditta appaltatrice non abbia provveduto con diligenza ad installare l’impalcature
  • Il condominio non si sia attivato ottemperando all’obbligo di vigilanza nei confronti della ditta, configurando un’omessa custodia del fabbricato.

Non può rispondere del furto subito la vittima dello stesso allorquando, al di là dell’uso del ponteggio, avesse installato contro i furti, la porta blindata e chiuso opportunamente le finestre della propria abitazione.