Edilizia libera e barriere architettoniche: cosa è permesso?
Edilizia libera e barriere architettoniche: cosa si può fare e cosa no, per eliminare le barriere architettoniche rientrando nei parametri degli interventi realizzabili in edilizia libera? Ecco tutto quello che dice la legge a riguardo, con particolare focus sulla realizzazione delle rampe esterne.
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Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) disciplina, tra le altre cose, anche la materia dell’edilizia libera. All’articolo 6, in particolare, definisce quali interventi sono realizzabili senza alcun titolo abitativo e in totale autonomia. Si tratta di opere che, per la loro natura non permanente e non invasiva, non necessitano di permesso di costruire, SCIA o CILA, e che i cittadini possono realizzare liberamente senza bisogno di chiedere alcuna autorizzazione.
Tra queste rientrano anche alcuni interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma in questo senso il testo presenta diversi limiti, che hanno a che fare principalmente con l’alterazione della sagoma dell’edificio nel suo complesso. Inoltre, non ci si deve dimenticare che qualsiasi intervento deve rispettare le normative antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica e urbanistica. Ecco cosa è permesso fare in edilizia libera, in riferimento alle barriere architettoniche.
Realizzare una rampa esterna

Uno degli esempi più comuni quando si parla del rapporto tra edilizia libera e barriere architettoniche, riguarda la realizzazione di una rampa esterna per facilitare l’accesso all’edificio a persone con mobilità limitata. Questa rientra nell’edilizia libera se rispetta i parametri fissati dalla legge n. 13/1989 e dal DM n. 326/1989: una sopraelevazione rispetto allo stato di fatto inferiore a 60 cm (considerata idonea ad alterare la sagoma dell’edificio), uno slargo pertinenziale destinato alla rampa di 3 metri e una pendenza non superiore all’8%.
Una recente sentenza del TAR Sicilia ha ribadito, in un caso che trattata proprio questa casistica, che per rientrare nell’edilizia libera, l’opera non deve in alcun modo alterare la sagoma dell’edificio in maniera permanente, né avere autonomia funzionale. Questo vuol dire che installare una rampa mobile è assolutamente consentito, ma non si può realizzare un’opera con muretto e ringhiera, poichè questa costituisce una nuova costruzione e non si configura come opera libera, senza previa autorizzazione del Comune.
Edilizia libera e barriere architettoniche

Cosa si può realizzare, quindi, in edilizia libera, per eliminare le barriere architettoniche? Tutti gli interventi consentiti si trovano all’interno del Glossario dell’edilizia libera (D.M. 2/3/2018), il quale, congiuntamente alla normativa corrente, permette interventi su ascensori e montacarichi, rampe, servoscale e assimilabili, oltre che sugli apparecchi igienico-sanitari. Inoltre, sancisce che:
- in edilizia libera si possono realizzare rampe interne o soluzioni di accessibilità leggere, montascale, servoscale, ascensori interni, purchè non modifichino la sagoma, non creino volumi aggiuntivi e siano proporzionati alle esigenze;
- le rampe esterne che superano i dislivelli eccessivi (> 60 cm), con effetti visivi significativi, richiedono permessi come CILA o permesso di costruire, e talvolta anche autorizzazione paesaggistica, se visibili nello spazio pubblico;
- se una rampa è amovibile potrebbe essere realizzata senza autorizzazione, spesso neanche con comunicazioni, purchè non modifichi strutturalmente l’edificio;
- gli interventi interni o semplici modifiche, come la riprogettazione di ambienti per accessibilità o installazione di dispositivi sensoriali, rientrano nell’edilizia libera se non comportano nuove strutture o sagoma esterna modificata.
La legge è quindi molto chiara a riguardo, e lascia poco margine di errore o interpretazione. L’eliminazione delle barriere architettoniche è un fine da perseguire, ma occorre capire quando lo si può fare liberamente oppure si deve attendere un’autorizzazione. Realizzare interventi volti a questo scopo, inoltre, è agevolabile fino al 31 dicembre 2025.