Donazione indiretta di un immobile: come funziona

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa si verifica allorquando un anziano decida di donare un immobile alla propria badante per ringraziarla dell’affetto e della premura avuti nel prendersi cura di lui? La badante potrà far valere gli effetti della donazione, difendendo la proprietà del bene immobile ricevuto contro una rivendicazione dell’erede- figlio del donante?  

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Che cosa si può verificare allorquando un vedovo voglia donare un proprio bene immobile alla badante per ringraziarla delle premure avute nei propri riguardi?

Tale donazione, questo atto posto in essere per spirito di liberalità può essere in grado di consentire alla badante di poter conservare il bene donatogli qualora il figlio dell’anziano donatore ne rivendichi la proprietà quale legittimo erede?

La domanda  sul trasferimento del diritto reale su bene immobile per effetto di donazione cosiddetta indiretta, è stata oggetto di intervento da parte degli ermellini creando un conflitto giurisprudenziale.

Vediamo, di seguito, com’è evoluta la fattispecie e quale sia stata la soluzione data a tale interrogativo.

La donazione indiretta: cos’è

Il nostro ordinamento riconosce una fattispecie in cui un soggetto dispone validamente di un bene altrui ex art.1478 c.c.

Tuttavia, è opportuno ricordare che se per la vendita di cosa altrui sussiste la legittimazione da parte dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, non si può dire altrimenti per quanto riguarda le donazioni.

Donazione di cosa altrui paragonata alla vendita di bene futuro

In un primo momento per legittimare la donazione indiretta, la giurisprudenza ha provato a far combaciare tale fattispecie con la nozione di vendita di bene futuro (Cassazione, sentenza n.10356 dl 2009)

Tuttavia il legislatore prevede la nullità di tale donazione di bene futuri ex art.771 c.c., inizialmente legittimata  per la circostanza che sia per la vendita di cose future, che per la donazione indiretta, l’immobile non rientri nella disponibilità patrimoniale sia del proprietario che del donante.

Nella donazione indiretta, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è fondamentale che la cosa trasferita per atto di liberalità rientri a far parte del patrimonio del donante altrimenti viene meno la ragione della stessa donazione.

In pratica, gli ermellini sostengono che la vendita di beni futuri non possa essere fatta passare alla stregua della donazione indiretta poichè nella donazione si deve, per forza, verificare il binomio depauperamento del donante con l’ arricchimento del patrimonio personale del donatario.

Quindi nel caso di specie, l’anziano non porrebbe in essere una donazione valida ed efficace in favore della propria badante poichè al momento dell’atto di liberalità non poteva disporre del bene essendo destinato al proprio figlio quale unico erede.

Di tal che la donazione indiretta resta nulla poichè il bene oggetto della stessa non comporta una riduzione della consistenza del patrimonio del donante con arricchimento conseguenziale del patrimonio personale della badante.

L’assenza di tale binomio, di fatto, determina il venir meno dell’istituto della donazione (cass. sez.unite n.5068 del 2016).

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Donante e donatario consapevoli dell’altruità dell’immobile: cosa accade?

Seppure la giurisprudenza abbia sostenuto la nullità della donazione di un bene in favore altrui poichè l’immobile non appartiene al donatario, allo stesso modo ha statuito che tale atto di liberalità configuri un titolo astrattamente idoneo per far intervenire l’acquisto del bene mediante usucapione decennale (con possesso di buona fede nel tempo da parte del donatario).

Nel caso di specie avendo la badante dell’anziano ricevuto il bene per effetto della donazione indiretta, mediante possesso di buona fede nel tempo, potrà far valere la donazione quale titolo idoneo in astratto a determinare l’acquisto del medesimo immobile per intervenuto usucapione abbreviato ex art.1159 c.c.

L’erede rivendica il bene dal donatario: cosa succede

Qualora nel caso di specie il figlio dell’anziano donatore, rivendichi nei confronti della badante (beneficiaria della donazione), la restituzione dell’immobile sostenendo di essere l’unico erede legittimo, sarà possibile da parte della donataria far valere le proprie ragioni in giudizio.

In particolare, la badante opporrà all’erede l’intervento dell’usucapione breve con cui ha legittimato l’acquisto nel tempo e per buona fede dell’immobile ricevuto dal donatore non proprietario.

Nei confronti dell’ eventuale azione di rivendicazione della proprietà sull’immobile proposta in giudizio da parte del figlio del donante quale unico erede, la badante potrà proporre domanda riconvenzionale dell’intervenuto usucapione ex art.1159, conservando in tal modo la legittima proprietà sul bene ottenuto dall’anziano per effetto della donazione indiretta.