Danni da infiltrazioni dal lastrico solare: chi è tenuto a risarcire

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Dal lastrico solare provengono delle infiltrazione d’acqua tali da cagionare ingenti danni alle abitazioni sottostanti di un condominio? Ecco chi è tenuto a risarcire il danno.

Danni da infiltrazioni dal lastrico solare: ecco chi è tenuto a risarcire

 

Qualora dal lastrico solare o terrazzo, costituenti la copertura di un edificio condominiale, le infiltrazioni d’acqua cagionino danni ingenti alle abitazioni sottostanti, è possibile ottenere il risarcimento.

A chi spetta, in un Condominio, risarcire il danno da infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare?

Danni da infiltrazioni da lastrico solare: l’intervento della Cassazione

La questione relativa all’imputabilità del risarcimento del danno  da infiltrazione d’acqua  proveniente da un  terrazzo di un edificio condominiale, ha generato molti dubbi ed incertezze nell’orientamento giurisprudenziale.

Numerose sentenze sulla fattispecie hanno, sovente, evidenziato un grande imbarazzo da parte dei giudici di merito di addivenire ad una soluzione coerente.

L’imbarazzo giuridico l’ha fatta da padrone fino alla soluzione finale posta in essere dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, in grado di eliminare il contrasto e formulare una coerente linea di orientamento giurisprudenziale.

Danni da infiltrazioni dal lastrico solare: ecco chi è tenuto a risarcire

 

Risarcimento dei danni derivanti da lastrico solare: a chi spetta

La Corte di Cassazione con apposita sentenza (n. 9449/2016 del 10.05.2016.) ha, così, statuito che per quanto attiene la responsabilità da risarcimento del danno proveniente dal lastrico solare, quest’ultima, va differenziata in tre ipotesi tipo.

Quest’ultime sono, di seguito rappresentate:

  • Nel caso in cui il lastrico solare non sia di appartenenza di alcun condomino, ma risulti essere di proprietà di ciascuno dei condomini pro quota. Pertanto, nella fattispecie, ciascuno dei condomini, pro quota, s’impegnerà a versare in relazione ai millesimi, la porzione di risarcimento del danno dovuto dal Condominio per le infiltrazioni derivanti dal terrazzo condominiale
  • Nel caso in cui il lastrico solare sia di proprietà di un determinato condomino, quest’ultimo dovrà versare un terzo della spesa ed i restanti 2/3 del danno da risarcire sarà ripartito tra gli altri componenti del Condominio
  • La Corte di Cassazione, ha statuito altresì, che per responsabilità oggettiva da “cose in custodia”, il Condominio quale gestore e custode dei beni comuni, resta responsabile, attraverso l’amministratore, della periodicità dei controlli del terrazzo a livello per provvedere alla relativa manutenzione ordinaria, preventiva dei danni.
  • Qualora, invece, il titolare del terrazzo sia un soggetto determinato ed unico, risulterà essere il solo responsabile delle infiltrazioni d’acqua derivanti dallo stesso e quale custode del bene, sarà tenuto a risarcire il danno cagionato ai proprietari delle altre abitazioni condominiali.

 

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Risarcimento del danno da infiltrazione del tetto: 2 responsabilità

In relazione al ragionamento giuridico alla base della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, sono state introdotte due tipologie di responsabilità, in termini di risarcimento del danno da infiltrazione proveniente da terrazzo condominiale.

In primis sussiste la responsabilità esclusiva del proprietario del singolo terrazzo che, quale custode, dovrà risarcire il danno cagionato agli altri condomini per effetto delle infiltrazioni d’acqua derivanti dalla cosa in propria custodia esclusiva seppur apposta nell’ambito di un edificio condominiale.

Poi, sussiste la responsabilità del Condominio, che si ripartisce pro quota tra i singoli condomini, i quali sono tenuti attraverso l’amministratore, a provvedere periodicamente all’ordinaria manutenzione della cosa comune per evitare il rischio di infiltrazioni d’acqua dovuta a malsana custodia dello stesso.

In tal senso, l’attore, dovrà formulare la domanda risarcitoria del danno nei confronti dell’intero Condominio a titolo di responsabilità oggettiva che, invero, scatta anche in assenza di malafede o colpa, per omissione di atti di gestione e manutenzione della cosa comune.

Tuttavia, al netto di tale differenziazione delle responsabilità per il risarcimento del danno da infiltrazioni derivanti dal terrazzo condominiale, qualora quest’ultimo appartenga a tutti i condomini e non abbia un proprietario esclusivo, resta il principio della ripartizione del danno (1/3 e 2/3)  tra il proprietario esclusivo ed i condomini utilizzatori del bene.

Ovvero quantunque il terrazzo sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino, quest’ultimo dovrà provvedere al risarcimento del danno per un 1/3 dello stesso, ma la restante quota di 2/3 andrà ripartita agli altri condomini non proprietari del bene, ma ugualmente in grado, in concorso con il titolare esclusivo dello stesso, di beneficiarne in qualità di  lastrico di copertura delle singole abitazioni apposte nel medesimo edificio condominiale.