Dal nuovo APE ai requisiti minimi: come cambia il futuro delle case in Italia
Con il nuovo APE e nuovi Requisiti Minimi l’immobiliare italiano si rinnova: il 29 maggio 2026 l’Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva Case Green dell’UE, ma la scadenza è slittata, ecco cosa sta facendo il Paese per andare incontro alla transizione green dal punto di vista dell’edilizia.
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Quello di maggio è stato un mese importante per la Direttiva Case Green, in quanto il 29 è scaduto il termine entro il quale l’Italia doveva recepire la Epbd e adeguarsi alle norme stabilite dall’UE per arrivare, nel 2050, ad un parco immobiliare a emissioni quasi zero.
L’appuntamento però, è saltato, così come quello del 31 dicembre 2025, quando si doveva inviare a Bruxelles la prima bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli edifici (cosa che ha fatto scattare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia). Ora il prossimo appuntamento sarà quello del 31 dicembre 2026, ma nel frattempo cosa si sta facendo?
Le novità più importanti in materia riguardano l’entrata in vigore del nuovo APE, datato anch’esso 29 maggio 2026, e dei nuovi Requisiti Minimi (3 giugno 2026). Ecco quali sono le principali novità che li riguardano.
Nuovo APE e nuovi Requisiti Minimi

Partendo dai nuovi Requisiti Minimi, il 3 giugno è entrato in vigore il nuovo decreto che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici (Dm 28 ottobre 2025), che interviene sugli obblighi relativi all’isolamento, ai requisiti tecnici degli impianti e alla mobilità sostenibile ed elettrica. Le principali novità riguardano:
- modifica dei parametri dell’edificio di riferimento, che valgono sia per le nuove costruzioni che per gli edifici oggetto di ristrutturazione di primo livello, con l’introduzione dei ponti termici;
- differenziazione dei valori ammissibili del coefficiente globale di scambio termico H’T, validi per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello;
- stralcio della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T per le ristrutturazioni di secondo livello;
- svolgimento delle verifiche sull’involucro utilizzando le superfici esterne lorde;
- obbligo di installazione di sistemi BACS per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici di potenza superiore a 290 kW;
- obbligo di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli.
Nuovo modello e nuove classi

Passando invece all’APE, il nuovo modello adotta una scala energetica che va dalla A alla G, in cui la classe A identifica gli edifici a emissioni zero, e la classe G quelli con le prestazioni peggiori. Vi è, però, la possibilità di introdurre una classe A+ per gli edifici più performanti che presentano un’efficienza elevata, un bilancio positivo in termini di GWP e una produzione rinnovabile.
Per definire la classe energetica si dovrà tenere conto di: capacità termica, isolamento, ponti termici, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, l’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda per uso domestico, la capacità di produzione di energia rinnovabile e di stoccaggio.
Dal punto di vista delle informazioni che dovranno essere presenti sul nuovo modello, spiccano il fabbisogno energetico calcolato, la produzione di energia rinnovabile con indicazione sia del vettore che della fonte, la predisposizione dell’edificio a reagire a segnali esterni adeguando il proprio consumo e se il sistema di distribuzione del calore funziona anche a temperature più efficienti.
Gli unici che dovranno aggiornare il proprio APE sono i proprietari che avviano una ristrutturazione o che richiedono un nuovo documento (per vendita o affitto). Dopo la procedura d’infrazione, queste novità fanno ben sperare per il 31 dicembre 2026, ma solo il tempo dirà se l’Italia è davvero pronta per recepire la Direttiva Case Green e puntare ad un 2050 con emissioni immobiliari quasi a zero.