Contratto di affitto per uso commerciale: cosa accade se il conduttore non ottiene la licenza?
Cosa si verifica quando il conduttore non riesca ad avere la concessione del certificato di abilità per il locale affittato per uso commerciale? Il contratto siglato con il proprietario del bene immobile resta valido ed efficace tra le parti? Ecco la risposta.
Può accadere che il conduttore, affitti un locale per uso commerciale senza ancora aver ottenuto il certificato di agibilità necessario per far uso e godere del bene per gli obiettivi prefissati.
Cosa si verifica quando il conduttore non riceva l’agibilità del locale o la licenza per l’esercizio di un’attività commerciale alla base della necessità di concludere un contratto di affitto con il proprietario del bene?
Contratto di affitto per uso commerciale a cui non segue certificato di abilità: cosa accade?
Poniamo il caso che il conduttore abbia già provveduto a concludere un contratto di affitto per uso commerciale con il proprietario del bene immobile senza, tuttavia, precedentemente essersi tutelato con il rilascio del certificato di abilità o la licenza necessaria all’esercizio di una determinata attività commerciale.
La Corte di Cassazione ha statuito, sul punto, che la stipula di un contratto di affitto per uso commerciale di un bene, sia soggetta alla preventiva verifica dell’inquilino di sussistenza delle condizione tecniche ed amministrative idonee allo svolgimento dell’attività prefigurata.
In tal senso, gli ermellini hanno escluso in capo al proprietario ogni tipo di responsabilità per l’omesso certificato di agibilità o di rilascio della licenza, da cui dipenda lo svolgimento dell’attività commerciale e l’uso dei locali salvo che nella regolamentazione negoziale non sia stato subordinato l’effetto del vincolo alla concessione di licenza o agibilità del locale commerciale.
L’onere, dunque, di procurarsi tali certificati grava in capo al conduttore, tenuto ad attivarsi per procurarsi la documentazione necessaria all’esito di uno specifico iter burocratico-amministrativo.
Sulla scorta di tale orientamento prevalente, la Corte di cassazione, ha successivamente statuito(Cass. sent. n. 1735/2011.):
«nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato. Per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò anche quando il diniego dell’autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato
La responsabilità del locatore, in tal caso, emerge qualora fosse al corrente, al momento della stipula del contratto, dell’uso che il conduttore intendesse fare dell’immobile, assicurando quest’ultimo sull’idoneità dello stesso all’uso prefigurato.