Condomini non contenti dell’Amministratore: cosa fare?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa accade se un gruppo di Condomini lamenti l’inerzia dell’Amministratore di Condominio? Cosa potrà fare per apporre rimedio a tale situazione?

Condominio

E’ possibile che in un Condominio, un gruppo di inquilini non sia particolarmente contento del lavoro svolto dall’Amministratore.

L’inerzia di quest’ultimo nella gestione del Condominio causa, infatti, danni ai condomini e, spesso, a terzi interessati.

Cosa fare allorquando un gruppo di Condomini lamenti l’inerzia e l’inefficienza dell’Amministratore nello svolgimento delle proprie funzioni?

Inadempimento dell’Amministratore alle delibere assembleari

Il caso eloquente di inerzia lamentata dai Condomini, da parte dell’Amministratore di Condominio, è data dall’omessa esecuzione delle delibere assembleari.
Tale compito è affidato dalla legge espressamente all’Amministratore, rappresentando la funzione  maggiormente rilevante ed assolutamente essenziale.

L’omessa esecuzione delle delibere assembleari rappresenta la più grave condotta imputabile in capo alla responsabilità dell’Amministratore di Condominio. Qualora, infatti, l’amministratore non dia esecuzione alle delibere assembleari, ciascun condomino può ricorrere dinnanzi al Giudice che, d’imperio, provvederà a nominare in sostituzione un altro amministratore.

Gruppo di Condomini non contenti dell’Amministratore. Cosa fare?

Nel caso di specie, invero, la legge consente ad un solo Condomino di poter far valere l’inerzia dell’Amministratore nelle aule di giustizia affinché il Giudice adotti le decisioni necessarie per ripristinare l’ordinaria amministrazione e gestione del Condominio.

Se, ad esempio, il problema riguardi l‘esecuzione di un’opera urgente deliberata dall’assemblea condominiale, quale la riparazione del tetto da cui cadono i calcinacci sulla strada, qualora l’amministratore non esegua la delibera, il singolo Condomino sarà legittimato ad anticipare le spese, previa richiesta di rimborso agli altri condomini, agendo nell’interesse dell’intero condominio e senza preventiva autorizzazione dell’Assemblea Condominiale nè dell’Amministratore inefficiente.

Inerzia dell’Amministratore causa dell’obbligo di risarcire il danno

L‘inerzia dell’amministratore, lamentata da un gruppo di condomini o da un solo condomino, è causa dell’obbligo in capo al rappresentante del Condominio, del risarcimento danni cagionati sia ai singoli condomini che ad eventuali terzi interessati.

Basti pensare ai danni cagionati dall’Amministratore di Condominio per il ritardo nella riparazione di beni o generato dall’omessa manutenzione delle parti dell’edificio condominiale deliberate d’urgenza dall’Assemblea.

Gruppo di Condomini non contenti dell’Amministratore. Cosa fare?

Inerzia dell’Amministratore: rimedi

Qualora i problemi gestionali del Condominio dipendano proprio dalle omissioni dell’Amministratore nell’esercizio dei compiti e funzioni derivanti dalla propria nomina, è possibile quale principale rimedio, provvedere ad ottenerne la revoca.

Ex art.1129 c.c. si fa riferimento al comma 12 concernente le  gravi irregolarità poste in essere dall’Amministratore nel non eseguire le delibere assembleari.

Il gruppo di condomini o un singolo condomino non soddisfatto della gestione potrà agire per sostituire l’Amministratore inadempiente con uno che provveda ad attuare il deliberato assembleare.

Gruppo di Condomini non contenti dell’Amministratore. Cosa fare?

La revoca di Amministratore inadempiente a compiti e funzioni derivanti dalla propria nomina dev’essere deliberata in Assemblea dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.

Tale azione giudiziale produrrà effetti anche in favore dei Condomini che non abbiano preso parte alla delibera.

Accanto alla revoca della nomina dell’amministratore inerte, i Condomini potranno agire ulteriormente per lamentare ed ottenere il risarcimento dei danni derivanti causalmente dalla mancata esecuzione delle delibere assembleari.

Responsabilità per mala gestio dell’Amministratore: le conseguenze

L‘amministratore di Condominio risponde per mala gestio e grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte in nome e per conto del Condominio ex art.1710 e 1713 c.c. ed ex art.1129 c.c. in merito alle qualità e poteri derivanti dal mandato conferitogli, ovvero per non aver provveduto al deposito della reale situazione patrimoniale condominiale o della documentazione contabile del Condominio che rende impossibile la definizione corretta dei rapporti costituiti con gli eventuali fornitori (Trib. Monza, sez II, sentenza n.3103 del 2015).

In caso di condanna, l’Amministratore inerte sarà tenuto a rifondere in favore dei ricorrenti le spese da questi sostenute per l’instaurazione del giudizio ed, altresì, a risarcire il danno cagionato per gli atti inadempiuti in via equitativa.