Comodato d’uso gratuito: ha una scadenza o dura all’infinito?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Quanto durano gli effetti del contratto di comodato d’uso gratuito? Se, in particolare, lo stesso non preveda un termine di durata è possibile avvalersi della risoluzione anticipata con restituzione del bene al proprietario?

Comodato d’uso gratuito: ha una scadenza o dura all’infinito?

Il comodato d’uso è un negozio giuridico particolarmente utilizzato nella società comune al fine di consentire, da parte del proprietario del bene immobile, l’uso ed il godimento da parte del comodatario dell’abitazione entro un determinato termine senza corrispondere alcun corrispettivo.

In alcune circostanze sorgono dei problemi sulla durata del contratto per quanto attiene la durata degli effetti: occorre pertanto chiedersi quando scade il termine del contratto di comodato.

O meglio, è lecito domandarsi se abbia una scadenza o duri all’infinito.

Contratto di comodato d’uso gratuito: ha una scadenza?

Le difficoltà nascono nel caso in cui il negozio giuridico non preveda alcun termine di durata per la restituzione del bene oggetto di comodato d’uso gratuito ovvero allorquando il contratto  preveda una clausola espressa che sancisca l’uso a tempo indeterminato del bene immobile da parte del comodatario.

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In tal caso le difficoltà a rientrare in possesso dell’immobile si riscontrano in capo agli eredi del comodante deceduto ed ex proprietario del bene immobile, i quali, all’atto del decesso, per atto mortis causa, pretendono la reintegra dell’immobile nell’asse ereditario.

Contratto di comodato senza scadenza: cosa succede?

Comodato d’uso gratuito: ha una scadenza o dura all’infinito?

Cosa accade, dunque, quando il contratto di comodato d’uso non presenti il termine finale per la scadenza degli effetti.

Quando, cioè, le parti non abbiano stabilito un termine di scadenza del vincolo negoziale oltre il quale il comodatario sarà costretto a restituire il bene al comodante.

Il comodatario dovrà, infatti, restituire il bene ricevuto a titolo di comodato d’uso gratuito dal comodante, in alcuni casi specifici:

  • sopravvenienza di un imprevisto ed urgente bisogno del comodante: trattasi di un’evenienza effettiva non ipotetica
  • morte del comodatario, per effetto della quale, si legittima l’immediata restituzione in favore degli eredi del comodante.

In caso di morte del comodante, invece, i propri eredi devono consentire al comodatario di continuare a beneficiare del bene fino alla scadenza del contratto.

Il comodato d’uso è stato siglato per soddisfare il conseguimento di una determinata finalità: ad esempio  il padre concede in comodato il bene immobile al figlio fino a quando non troverà un lavoro stabile. Al conseguimento di tale finalità, il contratto di comodato cesserà ex nunc i propri effetti.

Se alla scadenza del contratto come nei casi prefissati, il comodatario si rifiuta di restituire il bene, il comodante, per riottenerlo dovrà agire dinnanzi al Tribunale competente per territorio nel luogo in cui è ubicato l’immobile per ottenere il rilascio dello stesso.

Il giudice, in tal senso, potrà concedere al comodatario una dilazione del termine entro cui restituire il bene immobile allorquando abbia delle difficoltà abitative.

Contratto di comodato d’uso: quando si risolve direttamente

Al di là della fissazione o meno del termine per la durata entro un determinato tempo degli effetti, il contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile, cessa di esistere allorquando il comodatario non ottemperi all’obbligo di comportarsi secondo buona fede oggettiva e di correttezza nell’esecuzione del contratto (cassazione, ord.n.27122 del 06.10.2021)