CILA: cos’è, chi può farla, costi

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

CILA: a cosa serve, chi può/deve compilare questo documento. Dove e quali documenti presentare e cosa fare al termine dei lavori. Quanto costa, quali sono le sanzioni.

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La CILA è la dichiarazione obbligatoria che va presentata al Comune in cui si trova l’immobile prima di iniziare un lavoro di manutenzione straordinaria.

La sigla, che significa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, è una pratica amministrativa entrata in vigore con la legge 73/2010.

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Con tale norma di legge, si è provveduto ad innovare e semplificare le modalità con cui un cittadino può provvedere ad effettuare interventi di manutenzione e ristrutturazione sulla casa di proprietà.

A cosa serve la CILA

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Quando la CILA è obbligatoria?

La CILA è obbligatoria quando si intende effettuare interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile, purché non si tratti di interventi strutturali o che portino ad una modifica dei parametri urbanistici. Si utilizza, per semplicità, il termine di manutenzione leggera per indicare uan serie di lavori che non intaccano la struttura dell’edificio.

In genere si intende quella tipologia di lavori che comportano una nuova distribuzione degli spazi interni, senza modificare facciate ed il volume degli spazi.

Inoltre sono ricompresi nella CILA anche le opere di risanamento conservativo senza interventi strutturali.

Chi può compilare la CILA

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L’incarico di redigere la CILA può essere conferito a un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito industriale, con la condizione di essere iscritto all’Albo, dotato di partita IVA e poter dunque rilasciare fattura per la sua prestazione professionale.

Il tecnico inoltre deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.

A chi presentare la CILA

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La CILA viene presentata all’Ufficio Tecnico del Comune, firmata dal professionista che si è scelto per la sua stesura.

Può essere consegnata sia dal proprietario dell’immobile che dal tecnico.

E’ preferibile però che sia quest’ultimo ad effettuare la consegna presso gli uffici comunali, in quanto in alcuni uffici è prassi visionare e discutere eventualmente alcune scelte effettuate. In questo modo le risposte saranno sicuramente attinenti ed eviteranno problemi successivi.

Quando si possono iniziare i lavori dopo aver presentato la CILA?

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Dal momento in cui viene presentata, si può provvedere ad iniziare i lavori.

Fa infatti fede la data di protocollo riportata sulla copia da conservare. Sul documento stesso è possibile indicare la data di avvio delle opere.

Durante l’esecuzione dei lavori non è richiesta alcuna comunicazione al Comune.

Documenti da presentare con la CILA

Bonus ristrutturazioni 2017 novitàLa CILA deve essere completa dei seguenti documenti prima di essere consegnata agli incaricati presso l’Ufficio Comunale:

  • Domanda a firma del Proprietario e del Tecnico;
  • Relazione tecnica asseverata e dettagliata, a firma del progettista;
  • Elaborati progettuali con lo stato di fatto, durante i lavori ed al termine dei lavori, a firma del progettista;
  • documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
  • Comunicazione Impresa esecutrice e DURC.

I modelli sono unificati a livello nazionale. In questo modo, la relativa compilazione è più semplice e non obbliga il tecnico a doversi adeguare a seconda del Comune in cui è chiamato a presentare le pratiche.

CILA: cosa succede al termine dei lavori

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Una volta conclusi i lavori di ristrutturazione indicati nella CILA, il direttore dei lavori deve comunicare al Comune l’esecuzione regolare degli stessi oltre ad eventuali modifiche apportate nel corso delle opere.

Può inoltre essere obbligatorio presentare una serie di documenti quali:

  • Collaudo a firma di tecnico abilitato
  • Variazione catastale DOCFA (qualora si verifichi)
  • AQE – Attestato di Qualificazione Energetica
  • Formulario smaltimento dei rifiuti

Quanto costa la CILA

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Costi della burocrazia

La CILA non prevede il pagamento di oneri accessori, trattandosi di una semplice comunicazione dell’inizio di attività edilizie.

Diversi comuni italiani però, applicano i diritti di segreteria, variabile a seconda di chi la richieda. In questo caso, gli importi possono aggirarsi al massimo attorno a euro 250.

Parcella del tecnico

Per quanto riguarda la parcella del professionista, dal 2006 è stato abrogato l’onorario minimo secondo tabella dei rispettivi ordini professionali. Indicativamente, il costo può oscillare fra €500 e €1500, differenza ampia ma dettata dall’eventuale complessità dei controlli che il tecnico scelto dovrà effettuare.

Sanzioni per mancata CILA e sanatoria

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Nel caso si provveda ad iniziare i lavori senza la CILA, la sua mancata presentata, in caso di controlli, comporta una multa non inferiore a 1.000 € e non superiore a 10.000 €.

La sanzione è ridotta di 2/3 qualora si provveda a sanare la situazione durante l’esecuzione dei lavori in maniera volontaria.

CILA e detrazioni fiscali

Con la possibilità di detrarre, al momento della dichiarazione dei redditi, le somme spese per effettuare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento, occorre fare attenzione a cosa richiedere prima di iniziare le opere. Gli incartamenti, da conservare e presentare quando si compila il 730/Unico presso il CAF od il commercialista di fiducia, possono essere determinanti.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la CILA, quando è necessaria per l’avvio dei lavori, andrà presentata al momento della dichiarazione dei redditi per godere dell’agevolazione fiscale. Quando invece, la sua richiesta non è obbligatoria per dare avvio alle opere, allora non sarà richiesta al momento della presentazione del modello 730 od UNICO.

Secondo poi quanto confermato dalla circolare n. 13/E del 2019, quando la normativa edilizia non richiede, per poter effettuare lavori di recupero del patrimonio edilizio che possono godere di agevolazioni fiscali, alcun titolo abilitativo, il contribuente, semplicemente con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, può indicare la data di inizio dei lavori. Si tratta di un’attestazione sufficiente per testimoniare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.