Case al mare abusive: la nuova sentenza fissa un limite invalicabile

Autore:
Erika Fameli
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Il TAR Sicilia si è espresso sugli abusi edilizi costieri, affermando che entro i 150 metri dal mare non può esserci alcun condono per le case post ‘76. Ecco il caso che ha dato origine alla sentenza, e le spiegazioni fornite dal TAR a chiarimento della decisione rigida di rendere insanabili questi immobili.

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Abusi edilizi costieri: niente condono per i post ‘76
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Con la sentenza n.1773/2026 il TAR Sicilia ha chiarito la questione degli abusi edilizi costieri, fornendo una spiegazione chiara e indiscutibile riguardo quali sono i limiti ammissibili per il condono, e definendo una volta per tutte quali sono le case che possono essere sanate e quali, invece, risultano insanabili in via definitiva e inappellabile.

Si tratta di una sentenza che fa scuola, e che crea un precedente tale da aprire la strada ad altre decisioni similari, e che include tutti gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1976.

Abusi edilizi costieri

Abusi edilizi costieri: niente condono per i post ‘76
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Un edificio abusivo destinato ad abitazione, realizzato in Sicilia entro 150 metri dalla battigia, ricade nel vincolo di inedificabilità assoluta e non può ottenere alcun condono edilizio, a meno che non sia antecedente al 31 dicembre 1976.

Questo il fulcro della sentenza n.1773/2026 del TAR Sicilia, che ha respinto i ricorsi presentati contro il Comune di Sciacca da alcuni comproprietari di un immobile risalente al 1983. Questi, infatti, avevano avanzato una richiesta di sanatoria, che il Comune ha rigettato, rispondendo con un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, proprio in virtù dell’insanabilità dell’immobile.

La data del 31 dicembre 1976 è fondamentale, in quanto rappresenta l’entrata in vigore della legge regionale siciliana n.78/1976, che sancisce appunto che entro i 150 metri dalla battigia non si possono costruire immobili con destinazione abitativa. Questa legge prevede un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia costiera, il che impedisce il rilascio della sanatoria, tranne nel caso di due ipotesi limitate:

  • le opere iniziate prima dell’entrata in vigore della legge regionale, con strutture essenziali completate entro il 31 dicembre 1976;
  • le opere destinate alla diretta fruizione del mare.

Niente condono per i post ‘76

Abusi edilizi costieri: niente condono per i post ‘76
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Il caso di Sciacca riguarda un immobile realizzato successivamente a questa data e con destinazione abitativa, fattori che escludono automaticamente qualsiasi tipo di sanatoria. I ricorrenti, inoltre, lamentavano un procedimento viziato dalla mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria, e da carenze nel contraddittorio con l’amministrazione, ma il TAR ha respinto anche queste rimostranze.

I giudici, infatti, hanno ritenuto che queste mancanze non sono sufficienti ad invalidare il rifiuto di sanatoria, in virtù della natura vincolata dell’accertamento: il Comune non ha margini per rilasciare la sanatoria visto che l’immobile si trova entro i 150 metri dalla battigia, è stato realizzato nel 1983 e ha destinazione abitativa.

In definitiva, quindi, il TAR ha confermato sia il rifiuto della concessione edilizia in sanatoria sia l’ordinanza di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ribadendo il vincolo di inedificabilità assoluta, che vale tanto per il Comune quanto per i privati, per le opere successive al 31 dicembre 1976 e che non hanno a che fare con la diretta fruizione degli spazi costieri.

In questa sentenza gli elementi cruciali sono stati la distanza dalla battigia, la destinazione d’uso dell’immobile e l’anno della sua realizzazione, a dimostrazione del fatto che, nonostante le politiche nazionali, le leggi regionali possono imporre limiti stringenti alla concessione dei condoni e delle sanatorie, e confermando che non tutti gli abusi sono sanabili.

Abusi edilizi costieri, niente condono per i post ‘76: foto e immagini