Niente retroattività per il Salva Casa: i chiarimenti

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 5 minuti

Niente retroattività per il Salva Casa e gli abusi edilizi: per loro si applica la disciplina vigente al momento della sanzione, e non quella in vigore quando l’abuso è stato commesso. Di conseguenza, le tolleranze costruttive non valgono per gli abusi commessi prima dell’entrata in vigore del provvedimento: ecco alcuni chiarimenti in merito.

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Niente retroattività per il Salva Casa: i chiarimenti
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Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 1312/2025 torna a parlare di Salva Casa e di tolleranze costruttive. In particolare, lo fa in riferimento alla retroattività della loro applicabilità, sancendo una volta per tutte che le nuove regole non si possono applicare ad abusi realizzati precedentemente all’entrata in vigore del provvedimento.

Le sanzioni che si applicano a quegli stessi abusi datati però, sono quelle attuali. La sentenza risponde ad un caso per cui era stata richiesta la demolizione di un ampliamento abusivo risalente agli anni ‘80, da parte del Comune.

Il Tar, confermando la validità dell’ordinanza di demolizione, chiarisce alcuni punti sulle tolleranze costruttive, spiegando in maniera inequivocabile che queste non hanno valore retroattivo e, di conseguenza, non possono sanare abusi precedenti alla loro entrata in vigore, come nel caso analizzato nella sopracitata sentenza.

Niente retroattività per il Salva Casa

Niente retroattività per il Salva Casa: i chiarimenti
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Dalla sentenza del Tar Sicilia emergono due indicazioni decisamente importanti: da un lato, la non retroattività delle normative più favorevoli (come il Salva Casa) introdotte successivamente alla realizzazione dell’abuso; dall’altro l’applicabilità agli abusi della disciplina sanzionatoria vigente al momento in cui il Comune esercita il potere repressivo. Se non si guardano le leggi attuali per definire l’abuso quindi, lo si fa per determinare la sanzione. Al contrario, se non valgono le sanzioni in vigore all’epoca della realizzazione dell’abuso, valgono invece le norme costruttive.

Questo perchè, attestata la natura permanente dell’illecito edilizio, chi ne è responsabile non perde, nel tempo, l’obbligo di eliminarlo, quando il potere di repressione si esercita retroattivamente e fa riferimento a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina il potere stesso.

Questo chiarimento è di fondamentale importanza per l’applicazione del Decreto Salva Casa e di tutte le modifiche che ha apportato alla normativa urbanistica italiana. Questo, infatti, non può essere utilizzato per sanare abusi insanabili, e anche facendo appello alle più ampie tolleranze attuali, non si può regolarizzare qualcosa che non doveva essere realizzato sin dal principio. Quali sono però, queste tolleranze?

Le tolleranze del provvedimento

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Secondo l’art. 34-bis del TUE, sono tollerabili le difformità costruttive minime rispetto al progetto, a patto che queste non comportino modifiche significative e aumenti volumetrici, funzionali o di sicurezza. Il Decreto Salva Casa porta la tolleranza dal 2% al 6%, ma solamente per gli abusi realizzati entro il 24 maggio 2024, in funzione della superficie utile. In particolare, le tolleranze sono:

  • del 2% per superfici superiori a 500 mq;
  • del 3% per superfici tra i 300 e i 500 mq;
  • del 4% per superfici tra i 100 e i 300 mq;
  • del 5% per superfici fino a 100 mq;
  • del 6% per superfici fino a 60 mq.

Per quanto riguarda invece le sanzioni che si devono applicare agli abusi, quelle da applicare coincidono con quelle in vigore al momento dell’assegnazione della pena. Attualmente, le sanzioni del Salva Casa consistono nel pagamento di un importo pari al doppio dell’aumento di valore e comunque compreso tra 1.032 e 10.328 euro per gli interventi di doppia conformità attenuata, e tra 516 e 5.164 euro per quelli che rientrano nella doppia conformità tradizionale.

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