Cartellone pubblicitario su lastrico solare: come funziona?
Per apporre cartelloni pubblicitari sul lastrico solare del Condominio occorrono maggioranze qualificate assembleari? E’ sempre possibile installarli? Ecco la risposta.
Cosa accade quando un Condomino chieda di poter installare un pannello pubblicitario sul lastrico solare condominiale? L’assemblea può rifiutarsi e quale tipo di maggioranza è necessario per acconsentire l’installazione?
La vicenda dell’installazione dei cartelloni pubblicitari sul lastrico solare di un Condominio dipende ed è regolamentata, tutta, dal regolamento Condominiale.
In primis sussiste il regolamento di natura assembleare ex art.1138 c.c., in base al quale si disciplina la norma d’uso delle cose comuni, della ripartizione delle spese e della tutela del decoro dell’edificio.
Pertanto per l’approvazione dell’istanza di installazione del tabellone pubblicitario è necessaria la maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno 500 millesimi dell’intero edificio.
Altro regolamento è quello contrattuale, che apponendo dei limiti alla proprietà esclusiva, dev’essere sottoscritto da tutti i condomini e trascritto nel pubblico registro immobiliare.
Accordo sull’installazione delle tabelle pubblicitarie: ecco le maggioranze necessarie
Qualora, invece, vi sia accordo per l’installazione dei tabelloni pubblicitari sul lastrico solare condominiale, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.8434 del 2020), ha statuito che la delibera assembleare necessaria, dovrà essere assunta con maggioranze qualificate, previste ex art.1136 c.c..
L’accordo con cui un condominio conceda a terzi, dietro corrispettivo, uno spazio sulla facciata per installarvi insegne o cartelloni pubblicitari solleva l’interrogativo delle maggioranze necessarie per l’approvazione.
Ovviamente tale accordo non dovrà produrre effetti reali ma solo obbligatori e la durata della pubblicità non potrà essere superiore a 9 anni.
Dovrà, infine, essere rispettato il limite ex art.1120, ultimo comma, con il reddito che ne deriverà, sottoposto ad equa distribuzione tra tutti i condomini in forza delle rispettive quote condominiali salvo che il regolamento di origine contrattuale non disponga diversamente.