Bonus edilizi e certificazione SOA: le regole per i lavori oltre i 516mila euro
Bonus edilizi e certificazione SOA: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ecco le regole da seguire per i lavori di importo superiore ai 516mila euro. Diamo un’occhiata alle novità introdotte dal Governo sui bonus fiscali.

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema Superbonus e altri bonus edilizi e fornisce ulteriori chiarimenti con la Circolare 10 del 20 aprile 2023. Nel dettaglio, il Fisco specifica che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA.
L’intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio. La certificazione SOA è, infatti, un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Una volta ottenuta è valida per cinque anni e viene rilasciata da Organismi SOA appositamente autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e
professionali.
Obbligo della certificazione SOA per lavori sopra i 516mila euro

L’Agenzia delle Entrate precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
- imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici
- imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Dunque, dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (da ora “condizioni SOA”).
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.
La Circolare aggiunge che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa è possibile godere del superbonus e degli altri bonus edilizi a prescindere dalla certificazione SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
Ambito di applicazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. Nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a questa soglia.