Asilo in appartamento condominiale: è permesso?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

E’ possibile aprire un asilo nido, sfruttando un immobile ubicato all’interno di un Condominio? Ecco la risposta al quesito.

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Asilo nido in un immobile condominiale: è possibile? Certo che sì.
Poniamo il caso che ci sia messi alla ricerca di un’abitazione da adibire ad uso asilo nido ubicato, tuttavia, all’interno di un edificio Condominiale.

In tal caso ci si chiede se è possibile, ugualmente, svolgere senza problemi tutte le attività connesse all’uso specifico dell’immobile. La risposta è tendenzialmente positiva soprattutto allorquando il proprietario non abbia sollevato alcun impedimento.

L’idea è innovativa, soprattutto foriera di soddisfazioni ed adesioni dato che nel medesimo edificio vi saranno famiglie con figli da fare andare a scuola. In questo modo, senza doversi impegnare ad uscire dal medesimo edificio, sarà necessario soltanto scendere le scale.

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Apertura asilo nido in Condominio: i limiti della burocrazia

In vero la fattispecie di un asilo nido in un’abitazione ubicata all’interno di un edificio Condominiale non è propriamente codificata dalla legge.

C’è una sentenza della Corte di Cassazione che detta uno spiraglio ed una linea guida nella definizione del singolo caso. La Suprema Corte, infatti, nel 2016, si è espressa sulla fattispecie di una cooperativa che gestiva un asilo nido, la quale, aveva citato in giudizio il condominio in cui si trovava l’immobile destinato ad attività didattica, per il divieto imposto di proseguire l’attività.

Ebbene, a fronte di un rigetto della domanda della cooperativa con conseguente ordine di cessare l’attività, sulla scorta del regolamento condominiale che vietava l’utilizzo di immobili per svolgimento di attività risultante essere rumorose oltre i limiti di normale tollerabilità, l’esito della vicenda giudiziaria venne sovvertita nei successivi gradi di giudizio.

In appello la sentenza di primo grado venne confermata ma il giudizio di merito fu sovvertito dall’intervento proprio della Suprema Corte di Cassazione in termini di legittimità.

Asilo nido in abitazione condominiale: Corte di Cassazione dà il nulla osta

Asilo in appartamento condominiale. E’ permesso?

 

La Suprema Corte ha sovvertito il giudizio di merito, dichiarando possibile che l’asilo nido sia incentrato nell’abitazione apposta in un Condominio, dando un senso differente al concetto di attività rumorosa su cui si fondava il diniego.

Secondo gli ermellini, il giudizio di merito sulla tollerabilità delle attività rumorose in un asilo nido tale da non essere sopportabile oltre i limiti in un Condominio, viene a cadere quale pilastro fondante della decisione assunta nei due gradi di giudizio precedenti.

Ciò che conta non è il fattore della “rumorosità”,  bensì l’esercizio dell’attività d’impresa svolta in conformità al regolamento condominiale.

Bene, a tal punto, dal giudizio della Corte di Cassazione si evince che l’asilo nido pur considerato – è vero- luogo particolarmente rumoroso in grado di minare la tranquillità della vita condominiale, possa essere realizzato in un’abitazione Condominiale.

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Altresì, la Corte di Cassazione ha stabilito che, al netto dell‘esercizio dell’asilo nido quale attività d’impresa conforme alla legge, al di là della rumorosità delle attività didattiche, se il regolamento condominiale non preveda tale vincolo d’uso per gli immobili ubicati nell’Edificio Condominiale, approvato all’unanimità, l’asilo non potrà essere aperto.

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Asilo nido in Condominio: cosa accade se il regolamento non prevede alcun divieto?

Sebbene il regolamento condominiale non specifichi la fattispecie del divieto assoluto, approvato all‘unanimità dei condomini, dell’attività di asilo nido a cui destinare un immobile quale esercizio particolarmente rumoroso, la stessa risulta essere ritenuta compatibile con la soglia della normale tollerabilità.

La soglia della normale tollerabilità di un’attività rumorosa è difficilmente quantificabile, trattandosi di un limite acustico che interviene a danno del godimento della proprietà degli altri condomini e come tale non accettabile da chi la subisce.

Per stabilire il rientro o meno dell’attività rumorosa quale quella di un asilo nido nell’ambito del limite di tollerabilità, occorre la perizia giurata di un consulente d’ufficio nominato da un giudice.

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Asilo e tollerabilità del rumore: come tutelare gli altri condomini

Come fare, allora, per contemperare le esigenze di un’attività rumorosa quale quella di un asilo e le esigenze di tranquillità degli altri condomini?

Basta fornire l’appartamento di un sistema di isolamento acustico.

Ovvero è possibile investire sulla realizzazione nell’immobile di una controparete o un controsoffitto secco realizzati con materiale isolante apposto nell’intercapedine.

L’uso di tali strumenti consente di evitare le immissioni di rumori verso l’esterno riducendo di gran lunga le vibrazioni di aria.

Aprire un asilo nido in casa: cosa occorre

Per destinare un immobile ad uso di attività di asilo nido, al netto dell’assenza di apposito divieto derivante da regolamento condominiale, è opportuno conformarsi a determinate regole.

Bisogna che il titolare frequenti un corso di studi di 250 ore seguito da tirocinio.

Nella casa, infine, non sarà possibile ospitare e destinare l’attività per più di sei bambini previa apertura di partita Iva e posizione INPS.