Asfaltare una strada privata: occorre permesso di costruire?
Asfaltare una strada privata è possibile senza il permesso di costruire da parte del Comune. Ecco come richiederlo.

L’asfalto di una strada a scorrimento veloce è sottoposto ad usura correlata alla formazione di buche in grado di mettere a serio rischio pneumatici e parti meccaniche delle proprie autovetture o le articolazioni dei pedoni.
Asfaltare una strada privata: quando servono autorizzazioni pubbliche
Asfaltare una strada privata con posa del manto al fine di renderla più scorrevole al passaggio delle automobili e non solo, secondo la Corte di Cassazione, costituisce una modifica di carattere stabile tale da incidere sull’assetto urbanistico in merito al potenziale aumento del traffico veicolare cittadino.
Le manutenzioni, infatti, non conducono a modifiche sostanziali agli immobili, in caso contrario costituirebbero un titolo che abiliti il privato alla costruzione.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale l’asfalto di una strada privata sterrata necessita della richiesta del permesso di costruire allorquando il terreno si trovi in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico oltre all’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il permesso di costruire costituisce l’autorizzazione rilasciata dall’Ente Comune e finalizzata all’esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica del territorio come le nuove costruzioni o opere di ristrutturazione urbanistica.
Tale istanza di rilascio di permesso deve essere:
- presentata allo sportello unico dell’edilizia del Comune
- allegando un progetto, che sia redatto da un professionista abilitato (architetto o ingegnere)
- contenente gli elaborati grafici che descrivano il tipo di intervento da realizzare.
Il medesimo professionista incaricato dovrà attestare la conformità dell’opera all’urbanistica vigente nel comune interessato o alla materia edilizia- urbanistica nonché al regolamento igienico-sanitario ed a isolamento termico ed acustico.
Il rilascio del permesso richiesto è subordinato al pagamento di oneri concessori che siano corrispettivi alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione dell’opera.
Sulla scorta di tali premesse, al fine di addivenire all’iniziale interrogativo apposto in narrativa, colui che ha asfaltato una strada sterrata senza richiedere il permesso di costruire è passibile di condanna e conseguente demolizione dell’opera realizzata senza preventivo rilascio di un’ordinanza da parte del comune.
Se tale oblazione non sia possibile, chi ha realizzato l’opera sarà obbligato al pagamento di sanzione pecuniaria.