Alloggio del portiere: come gestire le spese?

Autore:
Raffaele Di Ciano
  • Laurea in Belle Arti
Tempo di lettura: 5 minuti

Come si gestiscono le spese relative all’alloggio del portiere? E’ compito del condominio farsi carico di tutto o spetta al portiere pagare per il suo alloggio? Ecco cosa prevede la legge e chi deve occuparsi di pagare bollette di acqua, luce e gas per l’abitazione del portiere.

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Alloggio del portiere: come gestire le spese?
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Nei condomini più grandi e ricchi di servizi, il portierato è un must. La presenza di un portiere, che ogni giorno svolge numerose mansioni (dalla sorveglianza dello stabile alla custodia della posta), è un servizio molto apprezzato dai condòmini, che per garantirsi una presenza costante, spesso mettono a disposizione un alloggio nello stabile. Solitamente, questo è concesso in comodato d’uso gratuito, quindi il portiere non deve pagare alcun canone d’affitto per vivere lì, ma come si devono gestire le spese delle utenze?

Le bollette di acqua, luce e gas sono da considerarsi a carico del portiere, perchè è lui (e la sua famiglia) che effettuano il consumo, oppure sono da imputare al condominio perchè l’alloggio è una proprietà comune dei condòmini? Ecco cosa dice la legge a riguardo.

Alloggio del portiere

Alloggio del portiere: come gestire le spese?
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Il Codice Civile annovera l’alloggio del portiere tra i locali di servizio in comune. Lo considera, quindi, alla stregua del locale lavanderia e di altre aree condivise da tutti i condòmini. Su carta, quindi, l’alloggio del portiere non è di proprietà dello stesso, ma ogni condòmino proprietario ne condivide sia la proprietà che la gestione. Il portiere gode dell’appartamento grazie ad un comodato d’uso gratuito, e pertanto non deve versare alcun canone di affitto. Deve, però, mantenere la casa in buono stato e conservarla al meglio. Questo è fondamentale per capire come suddividere le spese e come gestire le utenze e le altre uscite legate all’appartamento del portiere.

La questione si può paragonare facilmente a quella di un affitto ad uso abitativo standard, in cui il proprietario si occupa delle spese di manutenzione straordinaria, e l’inquilino di quelle relative alla manutenzione ordinaria. I condòmini, quindi, dovranno pagare di tasca propria le riparazioni e il riscaldamento dell’alloggio, in base ai millesimi di proprietà o a quanto stabilito dal regolamento di condominio. Qui, infatti, devono essere contenute tutte le indicazioni riguardo l’alloggio del portiere. Se non ve ne sono, il portiere non ha obblighi economici nei confronti del condominio.

Le spese da dividere

Alloggio del portiere: come gestire le spese?
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Fermo restando il fatto che con il comodato d’uso gratuito il portiere non deve pagare alcun canone di affitto, la ripartizione delle spese avviene esattamente come in un contratto d’affitto standard, ad eccezione delle utenze. Le spese a carico del condominio riguardano, quindi, la manutenzione straordinaria dell’alloggio (riparazioni, tinteggiature, impiantistica, ecc.) e le utenze comuni.

Da parte sua, invece, il portiere (come inquilino) deve farsi carico di spese personali non legate all’attività condominiale e delle spese di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento dell’appartamento. Riguardo le utenze, il CCNL per i portieri stabilisce che:

  • il portiere ha diritto a una fornitura gratuita di 40 kWh al mese (energia elettrica);
  • il portiere ha una dotazione di 120 metri cubi annui di acqua inclusa nel contratto;
  • il portiere non deve sostenere le spese di riscaldamento, le quali sono a carico del condominio. Se questo non fosse fornito, al portiere spetta un’indennità sostitutiva forfettaria;
  • il gas, il canone RAI e la TARI sono a carico del portiere.

Per evitare controversie, comunque, è sempre meglio mettere nero su bianco cosa spetta ai condòmini e cosa al portiere, sia nel regolamento di condominio che in un contratto tra le parti.

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