Al via le nuove norme per i rifiuti da costruzione e demolizione: quello che c’è da sapere
Sono state ufficializzate soltanto da qualche settimana le nuove norme da seguire per il riuso dei rifiuti da costruzione e demolizione da approfondire con le novità in merito per evitare fastidiose multe e sanzioni.

Grandi novità per quanto riguarda le nuove norme per lo smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione, entrate ufficialmente in vigore dallo scorso 26 settembre. Importantissimo conoscerle per non incorrere in fastidiose ed esose multe e sanzioni, conoscendo la nuova disciplina riguardo il riuso dei rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, il tutto deciso e messo a punto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il nuovo regolamento per il riuso dei rifiuti da costruzione e demolizione
Da sempre i rifiuti derivanti dallo scarto di costruzione o demolizione rappresentano un grande problema. Dallo scorso 26 settembre è entrata in vigore la nuova regolamentazione che ne definisce l’uso futuro, già definita nel DM 127 del 28 giugno 2024 che definisce i criteri secondo i quali i materiali inerti di costruzione e demolizione insieme a quelli di origine minerale, non vengono più considerati rifiuti dopo operazioni di recupero. Preferibilmente inoltre, gli stessi rifiuti inerti ammessi per il riciclo, devono provenire da una demolizione selettiva. Cerchiamo quindi di comprendere insieme qual è la normativa a riguardo e qual è il giusto iter da seguire per non incorrere in errore.
La differenza tra rifiuti inerti edili e rifiuti di origine minerale

La normativa si riferisce in primis alla definizione di rifiuti inerti, intesi come scarti edili di costruzione e demolizione insieme ad altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa ma altresì che non si dissolvono, non bruciano, non subiscono reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e che in caso di contatto con altre materie, non comportino effetti nocivi da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute dell’uomo. Esempi di questi rifiuti possono essere cemento, mattonelle, parati, terre e ceramiche. I rifiuti possono essere anche di origine minerale, intesi come originari della terra e della natura come polveri e pietrisco, ghiaia, terreno o sabbia.
Quando il rifiuto diventa aggregato recuperato

Il rifiuto edile inerte o minerale può diventare quindi materiale recuperato nel momento in cui l’aggregato riciclato o artificiale soddisfa nella sua fase finale determinati criteri, citati nella regolamentazione. Il nuovo Decreto sul riuso invece, definisce le responsabilità del produttore di aggregato recuperato, la dichiarazione di conformità e le modalità di prelievo e detenzione dei campioni del prodotto finale. Il produttore infatti dovrà implementare un sistema che verifichi le sue corrette operazioni, insieme al contro qualità e l’automonitoraggio.
Può essere compreso anche un processo di accreditamento per una conformità aggiuntiva, da raggiungere entro 180 giorni dalla documentazione presentata. Il nuovo Decreto alleggerisce così gli oneri economici e amministrativi degli operatori, ampliando i rami di applicazione dei nuovi materiali. Per le procedure semplificate invece, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998 sui limiti quantitativi e i limiti per le emissioni.