Agevolazioni prima casa revocate? quando entra in scena il principio di giusta causa
Tutti i chiarimenti sulla normativa che regola le Agevolazioni prima casa che vengono revocate per la mancata vendita dell’immobile dopo il primo anno senza l’acquisto di una nuova casa con l’ingresso in scena della giusta causa.

Quando si pensa all’acquisto di una casa, usufruire delle agevolazioni disponibili rappresenta aria fresca in un momento in cui c’è bisogno di investire un’ingente somma di denaro. In questo le Agevolazioni prima casa rappresentano un ottimo incentivo: per usufruirne però, bisogna rispettare numerose regole, in particolare quando si pensa di vendere l’abitazione, anche per cause di forma maggiore.
Nasce proprio da questa esigenza l’ordinanza n. 23978 della Corte di Cassazione, che chiarisce quando ci si può appellare alla giusta causa per evitare la revoca delle agevolazioni prima casa nel momento in cui si venda la precedente dopo l’anno senza averne acquistato una nuova.
Agevolazioni prima casa revocate e giusta causa
Quando si acquista un immobile approfittando delle agevolazioni prima casa, bisogna essere ben consci della normativa che la regoli, dovendo rispettare tutte le leggi a riguardo in ogni fase della gestione degli incentivi.
Non solo al momento dell’acquisizione ma anche in caso di vendita anticipata dello stesso, che può avvenire a condizione che sia entro l’anno e si acquisti subito un’altra casa. Ma cosa succede se avviene la vendita dopo l’anno senza l’acquisto di un nuovo immobile, anche se si è agito per giusta causa? Scopriamolo insieme.
Il caso del contribuente con immobile inagibile

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione che ha portato all’emissione dell’ordinanza, tratta di un contribuente che ha acquistato un immobile con l’Agevolazione prima casa, non riuscendo a venderlo entro l’anno richiesto poiché era stata considerata inagibile a causa del noto terremoto de L’Aquila nel 2009.
Il precedente è rientrato in quelli della revoca dell’incentivo, avendo sì acquistato una nuova casa ma non riuscendo a vendere la precedente entro l’anno che richiede la normativa. La Corte di Cassazione è stata chiara: si trattava di una situazione già a conoscenza dell’acquirente al momento dell’acquisto del nuovo immobile, non potendo appellarsi così al principio di giusta causa per un problema incombente.
Il principio di giusta causa che salva la revoca

Le agevolazioni sono regolamentate dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, aggiungendo le modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015. Queste ultime definiscono la possibilità di vendita dell’immobile entro l’anno dall’acquisto, con la regola ferrea di comprare un’altra casa, alienando così la precedente. Entrambe le condizioni devono essere seguite, pena la revoca dell’incentivo.
Il tutto senza eccezioni alcune, tranne nel caso ci si appelli al principio di giusta causa. L’intento di vendere l’immobile acquisito con l’agevolazione prima casa deve essere sottoscritto al momento dell’atto: soltanto i fattori incombenti nell’anno e previsti dalla regolamentazione che altresì non sono a conoscenza dell’utente senza procedere ancora alla vendita, possono essere considerati come giusta causa.