Acquisto immobile del vicino: posso beneficiare dell’agevolazione prima casa ?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

E’ possibile acquistare l’immobile del vicino beneficiando, a seguito di fusione, dell’agevolazione per la prima casa? Ecco la risposta.

Acquisto immobile del vicino, beneficiando, dopo fusione, di agevolazione “prima casa”: è possibile?
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Acquistare l’immobile del vicino contiguo alla propria abitazione per poi creare la fusione di entrambi al fine di crearne un’unica unità immobiliare: è possibile? In particolare, l’immobile generato dalla fusione di abitazioni contigue può consentire di beneficiare dell’agevolazione “prima casa”? Ecco come funziona la legge italiana.

Fusione di immobili: di cosa si tratta?

Per fusione di immobili si intende l’unione di due unità abitative contigue o di una singola abitazione con la porzione dell’altra.

Tale operazione materiale è possibile effettuarla allorquando due immobili risultino essere l’uno rispetto all’altro adiacenti, unendo gli stessi mediante l’abbattimento di una parete o l’apertura di una fessura nel muro divisorio.

Altra possibilità di fusione è data dall’unione di due abitazioni apposte l’una all’altra ed unite mediante una scala interna.

In particolare, la fusione di due unità immobiliari è possibile in tre casi precipui:

  • L’acquisto di due immobili attigui da unire
  • L’acquisto di una casa finitima all’altra tale da poter consentire l’accorpamento
  • L’acquisto di una sola porzione della casa vicina alla propria al fine di procedere alla fusione.

Fusione di immobili: è possibile ottenere l’agevolazione “prima casa”

Acquisto immobile del vicino, beneficiando, dopo fusione, di agevolazione “prima casa”: è possibile?
Photo by Garten Haus

A seguito dell’unione o fusione di due immobili contigui, il proprietario può ottenere, a seguito dell’unione, l’agevolazione della prima casa?

Le agevolazioni “prima casa” sono consistenti in due particolari misure:

  • imposta di registro al 2%
  • imposta ipotecaria-catastale nella misura di 50 € cadauna.

Nel caso di acquisto da impresa, l’agevolazione è data dall’aliquota Iva al 4% ed imposta catastale-ipotecaria nella misura di 200 euro per ciascuna di esse.

Al fine di ottenere tali agevolazioni, invero, è necessario che l’acquirente non sia il proprietario, anche in comproprietà con l’altro coniuge, di un altro immobile ubicato nel medesimo comune in cui si trovi l’abitazione da acquistare ovvero non abbia mai beneficiato di tali agevolazioni.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni per la “prima casa” possono essere applicate per le abitazioni uniche ottenute dalla fusione di due immobili inizialmente appartenenti a due differenti proprietari.

Per ottenere tali agevolazioni connesse al beneficio della “prima casa” a seguito della fusione di due immobili contigui, è necessario che l’unione avvenga entro, preferibilmente, un anno dal rogito (il termine non è tassativo).

Infine, è opportuno che dalla fusione di due unità immobiliari non derivi un immobile di lusso ovvero che non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Nell’atto notarile, invero, è necessario che chi acquista evidenzi l’intenzione di procedere alla fusione delle due unità immobiliari.

La fusione va completata entro tre anni dalla stipula del contratto di acquisto anche se nessuna norma fissa quale perentorio il termine suddetto.

Il limite temporale è previsto dalle Agenzie delle Entrate al fine di procedere agli accertamenti a partire dall’anno di registrazione dell’atto di acquisto.

Entro un anno dal rogito, infatti, l’Agenzia delle Entrate può controllare lo stato dei lavori effettivamente realizzati per la fusione, procedendo, qualora non abbiano avuto inizio, alla revoca delle agevolazioni.

Per procedere alla fusione degli immobili con relativa concessione di agevolazioni fiscali, essendo l’accorpamento un atto di manutenzione straordinaria, è fondamentale che al comune di ubicazione degli stessi, si presentino:

  • Cila (comunicazione di inizio lavori)
  • Scia (segnalazione certificazione di inizio attività)