Riscaldamento condominiale, scattano le multe: ecco quanto si rischia davvero
Con la scadenza del 1° gennaio 2027 per la telelettura tornano d’attualità le sanzioni da 500 a 2.500 euro. Chi le paga, per quali violazioni e perché non esiste una multa automatica.
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Con l’inverno alle porte e la scadenza del 1° gennaio 2027 per la lettura a distanza di contatori e ripartitori, nei condomìni con impianto centralizzato circola una domanda sola: chi non si mette in regola rischia una multa? La risposta breve è sì, ma non nel modo in cui viene spesso raccontata.
Le sanzioni esistono, sono previste dal decreto legislativo 102/2014 e possono pesare parecchio. Colpiscono però violazioni precise, e non tutte riguardano la telelettura. Vale quindi la pena mettere in fila le regole, separando gli obblighi in vigore da anni da quello che arriva con il nuovo anno.
Multe sul riscaldamento condominiale: cosa prevede la legge

Il testo di riferimento è l’articolo 16 del decreto sull’efficienza energetica. Gli importi restano gli stessi, da 500 a 2.500 euro, ma cambia chi li paga e per quale motivo.
La prima ipotesi riguarda il singolo proprietario. Se nell’appartamento mancano i dispositivi per misurare i consumi individuali, cioè i sotto-contatori oppure, quando questi non sono praticabili, i ripartitori sui termosifoni abbinati alle valvole termostatiche, la sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare.
In un palazzo di venti appartamenti il conto potenziale si moltiplica per venti. La seconda ipotesi riguarda il condominio nel suo insieme. Anche con tutti gli apparecchi montati, le spese vanno divise secondo i criteri di legge, che rimandano alla norma tecnica UNI 10200. Il condominio che continua a ripartire tutto a millesimi, come si faceva un tempo, rischia a sua volta una sanzione da 500 a 2.500 euro.
Chi controlla e quando la multa non scatta
Non è l’amministratore a fare le multe. Le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome, direttamente o tramite gli enti a cui hanno delegato i controlli. La legge prevede anche una via d’uscita.
Per i ripartitori, la multa non si applica quando una relazione tecnica firmata da un progettista o da un tecnico abilitato dimostra che l’installazione non sarebbe efficiente in termini di costi. Serve però un documento vero, riferito all’intero edificio: non basta un voto dell’assemblea per considerarsi esonerati.
Telelettura dal 2027: c’è una multa automatica?

Qui sta il punto su cui si fa più confusione. L’obbligo di rendere leggibili da remoto i dispositivi installati prima del 25 ottobre 2020 è reale e ha una scadenza precisa. Nel testo dell’articolo 16, però, non compare una sanzione scritta espressamente per il solo mancato aggiornamento alla telelettura.
Non è corretto, quindi, parlare di una multa da 500 a 2.500 euro per ogni ripartitore non adeguato che scatterebbe in automatico il 2 gennaio. Questo non significa che la scadenza si possa ignorare: resta un obbligo di legge, e un impianto vecchio, letto a mano, rende più difficile rispettare gli altri adempimenti, a cominciare dalle informazioni periodiche sui consumi da fornire ai condòmini.
La strada più prudente è muoversi adesso. Il primo passo è chiedere all’amministratore se i dispositivi installati sono già teleleggibili e, in caso contrario, farsi presentare un preventivo prima della fine dell’anno.
Per il quadro completo della scadenza e dei tempi di adeguamento è utile rileggere il nostro approfondimento su come cambia la lettura dei consumi del riscaldamento condominiale, mentre per capire come lavorano i dispositivi montati sui caloriferi c’è la guida a valvole termostatiche e contabilizzatori di calore.