Prima casa e Iva, interviene la Cassazione: ecco come cambiano le regole

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 3 minuti

Agevolazioni IVA sull’acquisto della prima casa, una recente sentenza della Cassazione cambia le carte in tavola e offre una nuova prospettiva sul vantaggio fiscale. Vediamo cosa dice la sentenza nel dettaglio e quali sono le ultime novità in materia di normativa fiscale e tributi.

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Tribunale
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La Corte Suprema di Cassazione si è espressa in una vicenda che aveva ad oggetto un avviso di avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni, notificato a una società di costruzioni, che ha sollevato dubbi sull’aliquota IVA applicabile agli acconti ricevuti su base di contratti preliminari di compravendita di immobili.

È doveroso precisare che in passato, la Commissione tributaria regionale aveva escluso l’applicabilità dell’IVA agevolata a tali acconti, precisando l’assenza di una dichiarazione esplicita nei contratti preliminari. Dunque, la società di costruzioni ha deciso di portare il caso alla Suprema Corte, sostenendo che la mancata dichiarazione nel preliminare non dovrebbe escludere a prescindere l’ipotesi di applicazione dell’Iva agevolata, purché questa venga dichiarata nell’atto definitivo di acquisto. Vediamo come si è espressa la giurisprudenza a riguardo.

Iva sulla prima casa: la sentenza della Cassazione

Calcolo delle tasse immobiliari
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La tesi sostenuta dalla società di costruzioni protagonista della vicenda è stata approvata dalla Corte di Cassazione che ha sfruttato l’occasione per fare chiarezza sull’argomento. L’ordinanza n. 9084 del 5 aprile 2024, infatti, ha stabilito che se al momento della firma dell’atto definitivo di acquisto ci sono i requisiti necessari per l’agevolazione e l’acquirente dichiara esplicitamente di esserne in possesso, allora le somme versate in anticipo (esempio: acconti, caparre ecc..) devono essere assoggettate all’aliquota Iva agevolata. In altre parole, non sono previste sanzioni per gli acquirenti che dichiarano di possedere i requisiti solo quando viene concluso il contratto definitivo ( sempre se quanto dichiarato sia posseduto realmente).

Dunque, la sentenza fornisce importanti delucidazioni per tutti coloro che desiderano comprare la prima casa in quanto stabilisce che i futuri acquirenti hanno maggiore flessibilità nel momento della dichiarazione dei requisiti per l’Iva agevolata. Si tratta di un’ottima notizia sia per gli acquirenti che per i costruttori che potranno godere di maggiore elasticità.

Iva agevolata per l’acquisto della prima casa

Ricordiamo che chi intende acquistare la prima casa, ha diritto ad alcune agevolazioni di natura fiscale come l’Iva agevolata al 4% (con aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria). Tuttavia, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti che riportiamo di seguito:

  • l’abitazione che si acquista non deve essere un immobile di lusso
  • l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

È bene sottolineare che il pagamento dell’Iva sulla prima casa è dovuto soltanto in caso di acquisto dalla società costruttrice o dall‘azienda che risultava proprietaria, mentre non è previsto alcun versamento per la compravendita tra privati.

Prima casa e Iva: immagini e foto