Hai registrato tutto durante l’assemblea? Il giudice potrebbe non ascoltare neanche un minuto
Un tribunale ha escluso come prova l’audio di una riunione condominiale registrato senza il consenso dei presenti. Ecco cosa dice la sentenza e come comportarsi.
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Chi ha partecipato almeno una volta a una riunione di condominio accesa conosce bene la tentazione di appoggiare lo smartphone sul tavolo e avviare il registratore. Lo scopo, di solito, è avere una prova da usare se il verbale non rispecchia quanto è stato detto davvero, oppure se durante la discussione volano parole offensive.
Fino a pochi mesi fa la risposta prevalente era rassicurante. Registrare l’audio all’insaputa degli altri era considerato lecito, a patto di essere presenti e di non diffondere il file. Una pronuncia dell’estate 2026 rimette però tutto in discussione e invita i condòmini alla massima prudenza.
La sentenza di Imperia: senza consenso l’audio non vale come prova

Con la sentenza n. 486 del 19 agosto 2026, il Tribunale di Imperia ha stabilito che anche la semplice registrazione audio di un’assemblea condominiale richiede il consenso preventivo dei presenti. In mancanza, il file non può essere utilizzato in giudizio.
Il giudice ligure ha preso come riferimento le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, pur ricordando che una nota amministrativa non vincola il magistrato. Secondo il Tribunale, chiedere l’autorizzazione prima di registrare è un equilibrio ragionevole tra due interessi: quello di chi vuole documentare la riunione e la riservatezza degli altri partecipanti.
Perché non basta dire “sto registrando”
Un passaggio della decisione merita particolare attenzione. Nel file prodotto in causa si sentiva una voce avvisare che la seduta era registrata, con ogni probabilità quella della condomina che aveva agito in giudizio.
Per il Tribunale questo non basta: il consenso non può essere ricavato dal silenzio degli altri presenti. La conseguenza è stata netta. La prova è stata esclusa sia nella versione integrale sia negli estratti. Insieme a essa sono cadute anche le testimonianze raccolte durante l’ascolto dell’audio.
Cosa dicevano finora Cassazione e Garante
La decisione ligure si scontra con un orientamento consolidato. La Cassazione, con la sentenza n. 18908 del 2011, aveva affermato che chi parla davanti ad altre persone accetta il rischio di essere registrato. Già nel 2003 le Sezioni Unite (sentenza n. 36747) avevano chiarito che registrare una conversazione a cui si partecipa non equivale a un’intercettazione.
Restava fermo un limite: il contenuto non può essere diffuso a chi non era presente, per esempio nelle chat di gruppo o sui social. La divulgazione può configurare il reato di trattamento illecito di dati previsto dall’articolo 167 del Codice privacy, salvo che serva a difendere un diritto davanti a un giudice.
Audio e video, una distinzione che vacilla
Il Garante, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, parla espressamente di videoregistrazione. La ammette solo con il consenso informato di tutti i partecipanti e con la custodia sicura del materiale. Per anni la sintesi è stata semplice: audio libero, video solo con autorizzazione.
Il Tribunale di Imperia ritiene invece che l’esigenza di tutela sia identica nei due casi. Va precisato che si tratta di una pronuncia di primo grado. Non cambia la legge né cancella la giurisprudenza della Cassazione, ma segnala un orientamento più severo che altri giudici potrebbero seguire.
Come comportarsi alla prossima riunione

La strada più sicura è chiedere l’autorizzazione in apertura di seduta e far riportare il consenso nel verbale, oppure in un documento scritto allegato.
Conviene anche controllare il regolamento condominiale, che può contenere regole specifiche. In passato alcuni tribunali (Foggia nel 2009, Bologna nel 1999) avevano ritenuto che il presidente non potesse negare a propria discrezione la registrazione, in assenza di norme regolamentari.
Chi partecipa alle riunioni in videoconferenza deve fare ancora più attenzione, perché lì la ripresa è spesso a portata di clic. Prima di collegarsi è utile ripassare come funziona l’assemblea condominiale online. Se invece i rapporti con i vicini sono già tesi, può servire sapere quando un condomino in lite con il condominio ha diritto a partecipare all’assemblea.