Ristrutturazione o risanamento edilizio? tutte le risposte della normativa
Molto spesso si ha difficoltà a comprendere se i lavori effettuati in casa sono da considerarsi come ristrutturazione o risanamento edilizio: ecco tutte le risposte della normativa e quali sono i criteri per definirlo.

Quando si effettuano interventi sostanziosi all’interno di un’abitazione, i dubbi che attanagliano il proprietario sono sempre tantissimo. Tra denaro necessario, tempi che si dilatano e problematiche funzionali, non sempre si riesce a gestire tutto, compreso l’iter che li riguardano.
Tra gli interrogativi che spesso si presentano, figura la distinzione tra ristrutturazione e risanamento edilizio, due pratiche che possono sembrare simili ma che in realtà celano sfumature molto diverse. Scopriamo insieme cosa dice la normativa a riguardo, per non incorrere in dannosi errori e inconvenienti nella procedura.
la differenza tra ristrutturazione o risanamento edilizio
Il caso analizzato tratta di un corposo intervento edilizio con la ricostruzione di un primo ambiente con una volta in muratura con una parte in pietre crollata, il risanamento della volta a botte di un secondo ambiente, la realizzazione di architravi sulle aperture, impermeabilizzazione e successivi interventi accessori.
La legge in materia edilizia spiega chiaramente che questi non sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia secondo l’ex lett. d) dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 sfociando in risanamento conservativo così come chiarisce la lett. c) del medesimo articolo. Le motivazioni da addurre sono tecniche e ben precise, così come ha spiegato il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 3 ottobre 2024, n. 1789 che ha curato il caso.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo

La normativa parla di interventi di restauro e risanamento conservativo quando si conserva l’organismo edilizio assicurandone una migliore funzionalità con una serie di opere che ne consentano anche le destinazioni d’uso, a patto che ci siamo elementi compatibili e conformi a quelli previste dallo strumento urbanistico e dai relativi piani attuativi.
Ne fanno parte il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti, così come l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo originale.
Resta questa la differenza sostanziale con la ristrutturazione edilizia, che include interventi per trasformare gli immobili mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono altresì il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio o l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
L’importanza della valutazione complessiva e sistemica

Resta quindi di vitale importanza per definirne le differenze, l’iter che giunge alla valutazione complessiva e sistemica dell’intervento da affrontare, definendo se le opere abbiano comportato o meno il rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio o un’alterazione della sua fisionomia e consistenza, escludendo così i concetti di restauro e risanamento conservativo. Queste ultime infatti, hanno come requisito necessario la realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura originaria, anche se si tratti di semplici volumi interni.
C’è però un altro caso limite da considerare: se si tratta di un edificio crollato, è impossibile considerare la presenza della struttura preesistente. L’intervento da effettuare, al di là della sua natura totalizzante, non può essere quindi considerato come restauro e risanamento conservativo ma come intervento di ristrutturazione edilizia, finalizzato al ristabilirsi dell’edificio originale.