Usucapione: cosa fare per interrompere il periodo di possesso

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cos’è l’usucapione e quali sono gli strumenti in possesso del proprietario di un fondo per evitare che il possessore di buona fede, possa nel tempo acquisire il diritto di proprietà sul bene altrui? Ecco cosa deve fare un proprietario per evitare che sul proprio fondo intervenga l’usucapione.

Usucapione: ecco le azioni interruttive adottabili dai proprietari di fondi

L’usucapione è un modo di acquisto di un bene immobile o mobile a titolo originario senza alcun preventivo accordo con il proprietario, mediante possesso continuato e di buona fede nel tempo esercitato sul medesimo bene nel periodo prefigurato dalla legge.

Tale periodo intercorrente per l’acquisizione del bene da parte del possessore è di 20 anni per l’acquisto dei beni immobili e 15 anni per i fondi rustici.

Con l’usucapione si verificano due circostanze, una favorevole e una sfavorevole al contempo per il proprietario di un fondo: l’usucapione consente, durante il tempo del possesso di buona fede, al proprietario di beneficiare  della cura ed amministrazione del proprio fondo da parte del possessore.

Usucapione sui terreni agricoli: vantaggi e svantaggi

Usucapione: ecco le azioni interruttive adottabili dai proprietari di fondi

Per quanto attiene i fondi agricoli, durante il tempo del possesso di buona fede da parte di un terzo non proprietario, il titolare del bene immobile consente al contadino di poter coltivare la terra previo riconoscimento di una parte del raccolto ottenuto.

In tal caso ci si chiede in che modo il proprietario del fondo agricolo possa tutelarsi per evitare che l’utilizzatore di buona fede del bene immobile, intercorso il termine di possesso previsto dalla legge, faccia valere l’intervenuto usucapione quale titolo di acquisto gratuito del fondo.

Ebbene, per interrompere il possesso di buona fede che esiti nell’usucapione, è necessario che il proprietario del fondo compia un atto di interruzione del possesso prima dello scadere del termine utile.

Un caso di specie è rappresentato dalla domanda giudiziale ovvero da un regolare atto di citazione con il quale, mediante la notifica pro manibus, si determina l’interruzione del possesso da parte dell’utilizzatore del bene altrui.

L’atto dev’essere redatto da un avvocato, notificato da un ufficiale giudiziario per un costo di spesa viva pari ad 11 euro.
Altro criterio utile per interrompere il tempo continuato di possesso di buona fede utile a far intervenire l’usucapione risulta essere la costituzione tra le parti di un contratto di locazione sottoscritto mediante atto redatto nelle forme previste dalla legge e conseguenzialmente trascritto nel registro degli immobili.

In tal modo il possessore del fondo non potrà mai essere qualificato detentore ai fini dell’usucapione.

Atti  di interruzione dell’usucapione: la costituzione in mora

Giardino, Terreno
Alternativa utile al proprietario per evitare l’intervento dell’usucapione in favore dell’utilizzatore risulta essere la costituzione in mora inoltrata a mezzo raccomandata a.r. al possessore usucapiente.

Tale raccomandata vale quale diffida a compiere atti di disturbo dei diritti di godimento e disposizione della proprietà quali la raccolta di fieno compiuta abusivamente.

Ultima, ma non per importanza, strategia volta ad interrompere il termine utile per far intervenire l’usucapione in favore dell’utilizzatore risulta essere la firma apposta dal possessore, prima dello scadere dei termini, su di un atto in cui riconosce la titolarità del fondo in capo al legittimo proprietario.

Tutti gli atti interruttivi del termine utile per il possesso previsto dalla legge, tuttavia, non tutelano sempre il proprietario poichè il termine interrotto dal momento della causa dell’interruzione riprende a ricorrere da capo.

In tal caso, posto in essere un atto interruttivo, ricorrendo a correre da capo il termine utile per l’usucapione, il proprietario sarà costretto, per difendere il diritto di proprietà sul fondo, a porre in esserne un altro, appena sia trascorso ulteriore tempo utile per l’intervento dell’acquisto del fondo da parte dell’utilizzatore a titolo di usucapione.