Tombino comunale allaga la mia proprietà: cosa fare?
Cosa accade allorquando, per effetto di piogge torrenziali, il tombino comunale esondi, allagando le vicine abitazioni private? Cosa è possibile fare per chiedere il risarcimento dei danni lamentati in giudizio?
Le piogge intense del periodo invernale, possono determinare la tramutazione in vere e proprie saponette di desueti manti stradali ovvero l’esondazione di un tombino comunale con conseguente allagamento delle contigue proprietà private.
Cosa fare, dunque, quando all’esito di tali comuni episodi di cronaca, soprattutto nella stagione delle piogge, si verifichino ingenti danni agli edifici?
Allagamento tombino: chi è tenuto a risarcire il danno subito?
Per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo (n.3423 del giugno 2014) è stato tracciato un solco giuridico in ragione del quale, in caso di allagamento derivante da acque luride provenienti dalle fogne comunali, è l’Ente Comune a dover risarcire i danni provocati.
Danni da esondazione di acque reflue: su chi ricade la responsabilità
Sulla scorta della sentenza nel merito emessa dal Tribunale di Palermo, la pietra miliare nella fattispecie è data dall’art.2051 c.c. che cristallizza la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
La norma succitata menziona l’ipotesi di responsabilità obiettiva in capo al proprietario del bene in custodia, il quale, risponde dei danni da esso derivanti anche in assenza di colpa, ovvero qualora dallo stesso non sia voluto ma prevedibile e, come tale, evitabile attraverso la media diligenza richiesta.
In tal caso, il proprietario viene comparato, giuridicamente, alla figura del custode.
Affinché sussista e si applichi il risarcimento del danno derivante da cose in custodia anche per quanto attiene le acque reflue di un tombino comunale, è necessario che sia venuto meno il controllo sullo stesso da parte del proprietario derivante dal potere sulla cosa da esercitare per evitare, eccetto nel caso di cause di forza maggiore, il verificarsi di eventi illeciti scongiurati dalla norma codificata.
In tal caso, la responsabilità oggettiva per danni derivanti da acque reflue del tombino vige allorquando il danneggiato provi il dolo o la colpa del danneggiante, salvo che quest’ultimo non provi come l’evento illecito si sia verificato complice un caso fortuito, imprevisto ed imprevedibile che non avrebbe in alcun modo potuto evitare, neppure con la media diligenza richiesta.
Danni derivanti da fogna incustodita: vige il dovere di custodia
Per il danno cagionato da fognatura pubblica, in merito all’obbligo di risarcire il danno cagionato dalla cosa in custodia, ci si chiede se l’Ente possa essere ritenuto responsabile dell’esondazione di acqua reflua di un tombino da cui derivi un danno ingente alla proprietà privata di un cittadino.
Ebbene, per effetto della sentenza di merito succitata, per quanto attiene l’allagamento di una cantina causata da fognatura pubblica tracimata, è stato accertata e conclamata la responsabilità del Comune per violazione, da parte di quest’ultimo, del dovere di custodia ex art.2051.
Nella sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in merito alla fattispecie, si statuisce:
se è vero che l’ente comunale nella gestione del servizio istituzionale può avvalersi di società private per l’espletamento, è altresì vero che in tal caso non si determina un trasferimento totale del potere fisico sulla cosa, pertanto, non rileva, la circostanza che il Comune abbia affidato la gestione dei servizi di manutenzione e gestione della rete fognaria, avendo tale fatto rilevanza nei rapporti interni tra l’ente pubblico e l’appaltatore del servizio.
Pertanto, l’Ente è obbligato a risarcire il danno se non provi di non aver potuto far nulla per impedire il verificarsi dell’evento complice l’insorgere di un caso fortuito.
In ogni caso, il danneggiante potrà sempre esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della ditta che non ha effettuato, in conformità alle modalità previste, tutte le attività di spurgo, che avrebbero evitato il verificarsi dell’evento.